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Sentenza — n. 14804/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bail order, upholding court's finding of exclusive property control and concrete recidivism risk.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14804/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Domenico Cosentino inadmissible regarding both grounds of violation and lack of concrete recidivism risk. The lower court found the suspect had exclusive control over the land where weapons were hidden and posed a real danger of reoffending due to proximity to criminal environments. The supreme court rejected the appellant's arguments as mere conjectures, affirming that the trial judge's assessment of factual availability and preventive necessity was legally sound and within their exclusive competence.

Regesto Legislator

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Art. 309 cod. proc. pen.; Art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual appreciation of exclusive property control or the concrete nature of recidivism risk, which must be based on real elements rather than hypothetical conjectures.

Parole chiave

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preliminary detention exclusive property control concrete recidivism risk judicial appreciation inadmissible appeal porto abusivo di armi detentore del domicilio indagine per abuso di informazioni privilegiate

Disposizioni normative citate

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Art. 309 cod. proc. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria, provvedendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del G.i.p.
Art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il secondo motivo è generico e non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il pericolo di reiterazione del reato, di cui all'art. 274, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Seguono la declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della congrua somma indicata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000
pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.
art. 309 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria, provvedendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del G.i.p.
art. 616 cod. proc. pen
Seguono la declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della congrua somma indicata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013
Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989
258677-01) e che non può essere censurato per difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrario agli assunti del ricorrente (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep.
Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cosentino Domenico, nato a Taurianova il 26/04/1958 avverso l'ordinanza del 13/05/2022 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito il difensore dell'indagato, avvocato Antonio Napoli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria, provvedendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Palmi, che aveva applicato a Domenico Cosentino la misura cautelare degli arresti dorniciliari, in relazione al delitto di detenzione illegale di un'arma clandestina, del suo caricatore e del suo silenziatore, e al delitto di ricettazione dell'arma stessa. L'arma e gli accessori erano stati rinvenuti, nel corso di un servizio perlustrativo di polizia giudiziaria, nascosti nel tronco di un albero di ulivo, all'interno di un fondo (sito in Taurianova, contrada Figurelle) formalmente intestato alla nipote dell'indagato, ma - in prospettazione accusatoria, recepita dal Tribunale del riesame - nella materiale disponibilità dell'indagato medesimo.

Il Tribunale sottolineava, in proposito, come l'indagato fosse l'unico soggetto della famiglia dimorante nei luoghi, avendo l'uso e il godimento esclusivo di tutta la proprietà terriera familiare, coltivata dall'impresa agricola facente capo alla società Agricastello, da lui gestita in comodato. Né, ragionevolmente, l'occultamento dell'arma poteva essere ricondotto all'operato di fantomatici terzi, che non avrebbero potuto avere una conoscenza altrettanto puntuale dello stato dei luoghi, sarebbero andati incontro al rischio di essere scoperti dal titolare del fondo e non avrebbero avuto la possibilità di recuperare rapidamente il possesso del materiale in caso di bisogno.

L'esigenza cautelare, rilevata dal Tribunale, appariva quella di scongiurare la commissione di reati della stessa specie.

2. Avverso l'ordinanza di riesame Domenico Cosentino ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Il ricorso è articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza. Il ragionamento, secondo cui l'indagato sarebbe titolare dell'arma in quanto soggetto avente a disposizione l'intero fondo, sarebbe inficiato dalla fallacia della premessa. Il fondo non sarebbe, in realtà, di proprietà del ricorrente. All'atto della perquisizione sarebbero stati presenti altri familiari.

Il fondo sarebbe gestito da persone diverse. Vi lavorerebbero operai, addetti alla costruzione di una casa, non assunti dal ricorrente, né da lui diretti. Il fondo, inoltre, sarebbe accessibile dall'esterno e il nascondiglio non sarebbe stato visibile da chi fosse meramente transitato. Anche terze persone, dunque, avrebbero potuto nascondere l'arma e gli accessori, avrebbero posseduto le necessarie conoscenze e vi avrebbero avuto interesse. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari.

Il pericolo di recidiva sarebbe inconsistente, essendo il soggetto incensurato. Si tratterebbe di pericolo privo di concretezza, meramente ipotetico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, rispetto ad entrambi i motivi formulati.

2. Il primo motivo è, in effetti, interamente basato su una rilettura delle risultanze investigative, attentamente esaminate e non illogicamente valutate dal giudice territoriale. Questi ha puntualmente illustrato gli indici di fatto, che riconducono all'indagato la piena ed esclusiva disponibilità dell'area ove furono sequestrati gli oggetti di cui in rubrica, e consentono così di intestargli allo stato - con ragionamento sì induttivo, ma poggiante su premesse logiche adeguate e verificate - la preventiva acquisizione e la successiva detenzione dell'intero compendio.

Le obiezioni del ricorrente appaiono reiterative, risolvendosi nella riproposizione di elementi a discarico già presi in opportuna considerazione in sede di riesame, e qui giudicati inidonei a condurre ad un esito liberatorio; elementi, la cui rivisitazione non compete alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il relativo coerente apprezzamento, tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677-01) e che non può essere censurato per difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrario agli assunti del ricorrente (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961-01).

3. Il secondo motivo è generico e non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il pericolo di reiterazione del reato, di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere connotato dai caratteri della concretezza, fondarsi cioè su elementi reali e non congetturali, e dell'attualità, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla sua persistenza al tempo presente, pur senza il riscontro di una specifica e prossima occasione per delinquere, che esula dalle facoltà prognostiche del giudice (in tal senso, da ultimo, Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01).A .tali principi l'ordinanza impugnata si è strettamente attenuta, poiché la sfavorevole prognosi cautelare (peraltro sfociata in una misura coercitiva gradata) è stata validamente argomentata con riferimento alla sicura vicinanza dell'indagato ad ambienti criminali, in grado di rifornirlo di armi al di fuori dei circuiti legali, e alla necessità di contrastare il corrispondente rischio, sostanzioso e prossimo, con misura ragionevolmente contenitiva.

4. Seguono la declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della congrua somma indicata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di