Cassation court dismisses appeal for noise nuisance as crime requires public place or phone, not private home.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's conviction for noise nuisance committed within a private residence. The defendant argued for acquittal, but the court ruled the crime under Article 660 of the Penal Code strictly requires acts in a public place or via telephone. Since the disturbances occurred entirely within private apartments, the legal elements of the offense were not met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 660 cod. pen.; The crime of noise nuisance is a form-bound offense requiring acts in a public place or via telephone; acts committed solely within private dwellings do not constitute the offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'Elia Ornella, nata a Galatone il 21/09/1961 avverso la sentenza del 21/02/2019 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore di parte civile, avvocato Anna Rita Lochi, che si è associata al Pubblico ministero e ha chiesto la liquidazione delle spese; lette le conclusioni del difensore dell'imputata, avvocato Giancarlo Raco, che ha chiesto accogliersi il ricorso o, in subordine, dichiararsi la prescrizione del reato;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Lecce dichiarava Ornella D'Elia colpevole della contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen., e la condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di cinquecento euro di ammenda, oltre che al risarcimento dei danni, in forma generica, in favore della parte civile, per avere l'imputata, dalla propria soprastante abitazione, per biasimevoli motivi, recato molestia e disturbo agli occupanti l'abitazione sita al piano inferiore dello stabile (anche di notte, con rumori persistenti e continui, indossando zoccoli, colpendo il pavimento con attrezzi vari, tenendo accesa la televisione ad alto volume, urlando improperi, spegnendo l'interruttore dell'antenna centralizzata sita nel proprio appartamento).
2. Avverso tale sentenza l'imputata /interessate, ha proposto appello, a mezzo del suo difensore di fiducia, formulando censure in tema di denegata acquisizione di prove dibattimentali, di penale responsabilità, di mancato riconoscimento della speciale tenuità del fatto, di mancato riconoscimento di attenuanti e di trattamento sanzionatorio. L'impugnazione - correttamente qualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come ricorso per cassazione, che è l'unico mezzo ammesso dalla legge processuale (art. 593, comma 3, cod. proc. pen.) nei confronti delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda - è stata quindi trasmessa a questa Corte.
3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, sottoscritto da avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, non risulta manifestamente infondato, né sotto altro aspetto inammissibile, con particolare riferimento alla questione di ordine processuale e ai criteri di selezione e valutazione delle prove. Tale preliminare rilievo impone a questa Corte l'immediata declaratoria di una causa di proscioglimento, evidente e dunque prevalente sull'intervenuta prescrizione, a norma dell'art. 129, commi 1 e 2, cod. proc. pen.2. La fattispecie di reato di cui all'art. 660 cod. pen.
è integrata da molestie o disturbi che avvengano «in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono». Si tratta di reato a forma vincolata. Ebbene, gli atti emulativi di causa pacificamente non sono stati compiuti tramite telefono, né sono stati usati strumenti parificabili di comunicazione; mentre le abitazioni dell'imputata e delle persone offese (per integrare il requisito ulteriore è necessario e sufficiente che, indifferentemente, il soggetto attivo o quello passivo, almeno uno di loro, si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico:
Sez. 1, n. 11524 del 24/04/1986, Formenti, RV. 174068-01) sono luoghi privati. Possono infatti considerarsi aperti al pubblico l'androne, o le scale condominiali, ma non le singole unità immobiliari (Sez. 1, n. 28853 del 16/06/2009, Leonini, Rv. 244301-01).
3. Per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste, restando ogni ulteriore profilo assorbito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il f