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Sentenza — n. 13767/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of interest after alternative measure granted by lower court.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13767/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant had already obtained the alternative measure of therapeutic social placement, eliminating his interest in the contested decision. The lower court had rejected the request for this measure, but the applicant subsequently received it on January 10, 2023. Consequently, the court ruled that the requirement for a concrete and current interest in the appeal was no longer met at the time of the decision.

Regesto Legislator

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Art. 94 d.P.R. n. 309/1990; The appeal is inadmissible if the applicant obtains the alternative measure sought, thereby lacking the concrete and current interest required for the litigation to be valid.

Parole chiave

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lack of interest suspended sentence alternative measure therapeutic placement inadmissible appeal procedural standing suspended execution revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 94 d.P.R. n. 309/1990
Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990, che non impone la documentazione del programma terapeutico.
art. 94 d.P.R. n. 309/1990
Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990, che non impone la documentazione del programma terapeutico.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. I, 19 settembre 2017, n. 11302
Non ricorrono i presupposti per la condanna al pagamento delle spese processuali né di sanzione pecuniaria (Cass., Sez. I, 19 settembre 2017, n. 11302, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VARONCELLI CONCETTO nato a CATANIA il 16/09/1971 avverso l'ordinanza del 15/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Felicetta Marinelli che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza depositata in data 16 giugno 2022 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto la richiesta presentata da Concetto Varoncelli di concessione della misura alternativa dell'affidamento al servizio sociale, anche terapeutico, ovvero della detenzione domiciliare.

2. Il difensore di Concetto Varoncelli ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990, che non impone la documentazione del programma terapeutico.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

4. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Dalle informazioni acquisite tramite il servizio Informatico penitenziario del Ministero della Giustizia, risulta che il ricorrente è stato ammesso all'affidamento in prova terapeutico in data 10 gennaio 2023. Detta circostanza di fatto evidenzia che nell'attualità il ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso, avendo ottenuto la misura alternativa di cui, con il ricorso, ha impugnato il diniego. Il requisito dell'interesse alla impugnazione deve avere i caratteri della concretezza e della attualità, e quindi sussistere, non solo al momento della presentazione della impugnazione, ma anche in quello della decisione della medesima. Va, dunque, dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto per sopravvenuta carenza di interesse. Non ricorrono i presupposti per la condanna al pagamento delle spese processuali né di sanzione pecuniaria (Cass., Sez. I, 19 settembre 2017, n. 11302, Rv. 272308).

P.Q.M.

r\( per sopravvenuta carenza CO Dichiara inammissibile il ricorso di interessegi • Q>: =„5 Così deciso, il 10 febbraio 2023