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Sentenza — n. 13765/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of interest after lower court suspended sentence execution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13765/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the lower court had already suspended the sentence execution, rendering the appeal devoid of current interest. The appellant challenged a detention-at-home order, arguing procedural violations regarding defense presence and lack of reasoning for denying social service placement. The court ruled that since the sentence was suspended, the legal interest required for the appeal no longer existed at the time of the decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 420-ter c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the underlying decision loses its legal interest due to a subsequent suspension of sentence execution, as the requirement for concrete and actual interest must persist until the final ruling.

Parole chiave

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suspended sentence execution lack of legal interest cassation inadmissibility procedural violation defense social service placement denial divieto di esercizio della professione collocabilità ridotta assistenza e previdenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 420-ter c.p.p.
Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 420-ter cod.
art. 420-ter cod. proc. pen
Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen., essendo stata tenuta l'udienza 29 giugno 2022 nonostante l'assenza del difensore per impedimento professionale comunicato al Tribunale di sorveglianza in data 6 giugno 2022.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. I, 19 settembre 2017, n. 11302
Va, dunque, dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto per sopravvenuta carenza di interesse.Non ricorrono i presupposti per la condanna al pagamento delle spese processuali né di sanzione pecuniaria (Cass., Sez. I, 19 settembre 2017, n. 11302, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CUTI PETRICA nato il 06/04/1987 avverso l'ordinanza del 29/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Paola Mastroberardino che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza depositata in data 9 luglio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha disposto nei confronti di Petrica Cuti la misura della detenzione domiciliare, rigettando la richiesta di concessione della misura alternativa dell'affidamento al servizio sociale e dichiarando non luogo a procedere in ordine alla richiesta di semilibertà.

2. Il difensore di Petrica Cuti ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen., essendo stata tenuta l'udienza 29 giugno 2022 nonostante l'assenza del difensore per impedimento professionale comunicato al Tribunale di sorveglianza in data 6 giugno 2022. L'ulteriore impegno professionale, avanti il Tribunale di sorveglianza di Salerno, non aveva orario stabilito, riguardava la concessione di misure alternative e quindi richiedeva la presenza del difensore di fiducia. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del diniego della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. La richiesta era stata fondata su un regolare contratto di lavoro.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

4. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Il Tribunale di Lagonegro, con ordinanza del 2 settembre 2022, successiva alla presentazione dell'impugnazione, rilevata la carenza nel dispositivo della sentenza in esecuzione del riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena, invece contenuto in motivazione, ha ordinato l'immediata sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti dell'interessato e la sua immediata liberazione, se non detenuto per altra causa. Dunque, essendo stata disposta la sospensione dell'esecuzione della pena, l'impugnazione, in materia di misure alternative, risulta ora priva di interesse.

Il requisito dell'interesse alla impugnazione deve avere i caratteri della concretezza e della attualità, e quindi sussistere, non solo al momento della presentazione della impugnazione, ma anche in quello della decisione della medesima. Va, dunque, dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto per sopravvenuta carenza di interesse.Non ricorrono i presupposti per la condanna al pagamento delle spese processuali né di sanzione pecuniaria (Cass., Sez. I, 19 settembre 2017, n. 11302, Rv. 272308).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso