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Sentenza — n. 13754/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution court revocation of suspended sentence due to lack of prior notice of obstructing factors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13754/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the execution court's order revoking Francesco Cascetta's suspended sentence. The execution judge revoked the benefit despite the applicant's prior criminal record being documented in his criminal certificate, which should have alerted the judge of the legal obstacles. The court ruled that the execution judge cannot revoke the suspended sentence if the obstructing causes were already known to the trial judge, thereby violating the principle of legal certainty established in the 2015 precedent.

Regesto Legislator

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Art. 164, comma 4, cod. pen.; The execution court may revoke a suspended sentence only if the obstructing causes were not previously known to the trial judge; if such causes were documented in the criminal certificate, the revocation constitutes an error of judgment and must be annulled.

Parole chiave

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suspended sentence revocation execution court powers criminal certificate annotations principle of legal certainty prior knowledge requirement error of judgment Cassation annulment remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 164, comma 4, cod. pen.
n.37345 del 23.4.2015, Longo) hanno da tempo affermato il principio per cui il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 37345 del 2015
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASCETTA FRANCESCO nato a ATRANI il 06/04/1966 avverso l'ordinanza del 16/02/2022 del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG 3. fleyee c..t.te-e-ki D-3 cex c-05--e,s."-t.tain-e70 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 16 febbraio 2022 il Tribunale di Salerno - quale giudice della esecuzione - ha disposto, nei confronti di Cascetta Francesco, la revoca del beneficio della pena sospesa di cui alla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno in data 19 aprile 2017 (irr. il 20 novembre 2018).

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Cascetta Francesco, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 II ricorrente evidenzia che - come si evince dalla stessa motivazione della ordinanza impugnata - il giudice della cognizione aveva piena contezza delle cause ostative al riconoscimento della pena sospesa, risultando già annotate nel certificato penale (acquisito agli atti) le precedenti decisioni di condanna con sospensione condizionale. Vi sarebbe, pertanto, violazione del principio di diritto espresso da questa Corte di legittimità nella decisione Sez. U n. 37345 del 2015.

3. Il ricorso è fondato. 3.1 Va premesso che, così come evidenziato dal ricorrente, le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (sent. n.37345 del 23.4.2015, Longo) hanno da tempo affermato il principio per cui il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. 3.2 Nel caso in esame è lo stesso giudice della esecuzione a dare atto della acquisizione in sede di cognizione del certificato penale del Cascetta contenente le annotazioni ostative, sicchè la statuizione favorevole realizza un errore di giudizio che andava all'epoca dedotto in sede di impugnazione. La decisione impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con notizia al PM titolare del rapporto esecutivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.Manda la cancelleria per la comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Così deciso il 22 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr