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Ordinanza — n. 12716/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of mandatory defense representation required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12716/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the detainee after August 3, 2017. Following the enactment of Law 103/2017, personal appeals must be signed by a registered defense attorney to avoid rejection. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused or convicted person after August 3, 2017, are inadmissible unless signed by a defense attorney registered in the special roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

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inadmissibility de plano mandatory defense representation Law 103/2017 reform personal appeal filing special defense roll procedura di rivendicazione nel pignoramento diritto di ottenere una decisione ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010
(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIMPERI LORENZO, nato a PATTADA il 20/01/1960 avverso l'ordinanza del 27/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo avanzato dal detenuto Lorenzo Zimperi avverso il provvedi- mento del Magistrato di sorveglianza reiettivo dell'istanza di liberazione anticipata ex art. 54 O.P.

2. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione personale presentata all'Ufficio matricola della Casa Circonda- riale di Sassari.

3. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

4. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presi