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Sentenza — n. 10633/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new facts and procedural preclusion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10633/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the execution judge had already rejected the request for continuance in a prior proceeding. The defense argued that a new ruling regarding a co-defendant constituted new evidence, but the court found this insufficient without direct impact on the appellant. Consequently, the request was deemed a mere repetition of a previously examined issue, triggering statutory preclusion.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2, cod. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: A request for continuance is inadmissible if it merely reiterates a previously rejected demand without introducing new facts or circumstances that could alter the outcome.

Parole chiave

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procedural preclusion mere repetition of request execution proceedings continuation of crimes lack of new facts continuazione dell'esecuzione proseguimento dell'erogazione delle prestazioni procedimento in corso

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2, cod. pen.
273650: in tema di esecuzione, è rilevabile anche di ufficio dalla Corte di cassazione la preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606, comma secondo, cod.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 40151 del 19/04/2018, Avignone
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAMA ANTONIO nato a LOCRI il 27/01/1968 avverso l'ordinanza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, Gianluigi Pratola, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 30 giugno 2022, la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza di Antonio Samà di applicazione della disciplina della continuazione tra le seguenti sentenze:

1) Sentenza della Corte di appello di Torino del 23 aprile 2010, irrevocabile il 27 settembre 2011, in relazione a due reati di esercizio di gioco d'azzardo, commessi dal febbraio 2007 (processo "gioco duro") ;

2) sentenza del 17 luglio 2018 della Corte d'appello di Torino, irrevocabile il 25 giugno 2019, per i reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, commesso dal giugno 2014 al gennaio 2016, esercizio di gioco d'azzardo, commesso da gennaio a dicembre 2015, estorsione aggravata consumata e tentata e usura aggravata, commesse in epoca successiva a settembre 2014 (processo "Big Bang"). A ragione della decisione, il giudice della esecuzione ha rilevato che l'istanza era stata già proposta e rigettata con ordinanza della medesima Corte di appello del 24 marzo 2021 e che il ricorso in cassazione avverso detto provvedimento era stato dichiarato inammissibile in data 10 novembre 2021.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, articolando un unico motivo per erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente si duole del fatto che il giudice dell'esecuzione abbia omesso di considerare i nuovi elementi probatori dedotti a sostegno dell'accoglimento dell'istanza: ci si riferisce in particolare, all'ordinanza del 7 marzo 2022 della medesima Corte che ha accolto la richiesta di riconoscimento del vincolo nei confronti di altro coimputato per i medesimi fatti (Genovese Natale). In particolare, evidenzia la difesa che Genovese avrebbe ricoperto, all'interno del sodalizio criminoso, il medesimo ruolo svolto dal condannato, diretto alla cura degli interessi economici della famiglia mafiosa dei Crea nel settore commerciale del gioco d'azzardo. Pertanto, lamenta disparità di trattamento.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, dott. Gianluigi Pratola, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. E' incontroverso che l'istanza odierna sia reiterativa di altra già presentata al giudice dell'esecuzione, ed a suo tempo respinta. La ordinanza del giudice dell'esecuzione era stata poi impugnata con ricorso per cassazione dichiarato inammissibile con sentenza della Prima Sezione 10 novembre 2021, dep. 2022, n. 2058. Nel sistema processuale non è consentito riproporre al giudice della esecuzione una istanza che sia stata già respinta (Sez.

U, Sentenza n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650: in tema di esecuzione, è rilevabile anche di ufficio dalla Corte di cassazione la preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606, comma secondo, cod. pen., determina la inammissibilità dell'istanza meramente reiterativa di una domanda già esaminata e che si limiti a riproporre identiche questioni in assenza di nuovi elementi, conseguendone anche la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la decisione esecutiva che l'abbia rigettata nel merito invece di dichiararla inammissibile.

Nella specie, la Suprema Corte ha dichiarato la inammissibilità del ricorso proposto avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, omettendo erroneamente di rilevare la preclusione processuale, aveva rigettato nel merito una richiesta di applicazione dell'indulto meramente reiterativa di precedente istanza già respinta con ordinanza avverso la quale il condannato aveva proposto analogo ricorso in cassazione). Per sottoporre nuovamente una istanza al giudice dell'esecuzione occorre, pertanto, la introduzione in essa di un fatto nuovo. Nel caso in esame, il fatto nuovo che è stato dedotto nell'incidente di esecuzione è l'intervento di altro provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso in favore di coimputato dell'odierno ricorrente.

Il mero intervento di un provvedimento in favore di coimputato non è, però, di per sé un fatto nuovo che debba necessariamente coinvolgere il ricorrente. Nel provvedimento del giudice dell'esecuzione che riguarda Genovese si leggono, infatti, considerazioni che riguardano di per sé soltanto la posizione di Genovese, e che hanno portato il giudice dell'esecuzione a rivedere nei suoi confronti la individuazione del tempus commissi delicti di uno dei reati ed a ritenere a quel punto applicabile il vincolo della continuazione. In ricorso ci si limita ad affermare che ciò che c'è scritto per Genovese deve valere anche per il ricorrente, che era raggiunto da medesima contestazione, ma non vengono evidenziati i passaggi della sentenza di condanna da cui si dovrebbe ricavare questa identità di posizione; allo stesso ricorso ci si limita ad allegare soltanto l'ordinanza riferita a Genovese senza ulteriori produzioni a sostegno.

Il ricorso, pertanto, è da ritenere inammissibile in quanto l'istanza di incidente di esecuzione era meramente reiterativa in mancanza di fatti nuovi.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell