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Sentenza — n. 10606/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order for lack of distinct reasoning on satellite crime penalty increases.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10606/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution judge's order regarding the combined sentence for continued crimes. The appellant argued the judge failed to provide specific criteria for calculating individual penalty increases for satellite offenses. The court ruled that the lower court violated legal principles by applying a single global increase without distinguishing the reasoning for each satellite crime, thereby breaching the requirement for proportional sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: In cases of continued offenses, the execution judge must distinctly calculate and motivate the penalty increase for each satellite crime to ensure proportionality and avoid material cumulation.

Parole chiave

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continued offenses penalty increase execution order proportionality principle satellite crimes judicial reasoning material cumulation concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catania, accogliendo l'istanza ex art. 671 cod.
Art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
pen., si è assunta a pena base, per la più grave violazione, quella indicata dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., e si è poi operato un globale aumento per le residue condanne - di anni quattro di reclusione, senza ulteriori spiegazioni.
Sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 2013
art. 671 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catania, accogliendo l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen.
articoli 81 cod. pen
Il ricorrente, con unico motivo di impugnazione, ha dedotto violazione di legge con riferimento agli articoli 81 cod. pen.
art. 416 bis cod. pen
L'impugnata ordinanza presenta la seguente criticità: riconosciuta la continuazione tra due condanne per il delitto ex art. 416 bis cod. pen.
art. 513 bis cod. pen
ed una ulteriore condanna per il delitto ex art. 513 bis cod. pen., si è assunta a pena base, per la più grave violazione, quella indicata dall'art.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen
pen., si è assunta a pena base, per la più grave violazione, quella indicata dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., e si è poi operato un globale aumento per le residue condanne - di anni quattro di reclusione, senza ulteriori spiegazioni.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FIAMMETTA ALFONSO, nato a CATANIA il 21/11/1972 avverso l'ordinanza del 30/06/2022 del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, FELICETTA MARINELLI, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catania, accogliendo l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da Alfonso Fiamnnetta, riteneva la continuazione tra i fatti di cui alle sentenze ivi indicate, ritenuto più grave il reato sub 1), e rideterminava la pena complessiva in anni quattordici e mesi otto di reclusione, con un aumento a titolo di continuazione pari ad anni quattro di reclusione.

2. Il ricorrente, con unico motivo di impugnazione, ha dedotto violazione di legge con riferimento agli articoli 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, non avendo il giudice dell'esecuzione fornito alcun criterio per la determinazione degli aumenti di pena, nonché della pena finale.

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.

4. Il ricorso è fondato. 4.1. L'impugnata ordinanza presenta la seguente criticità: riconosciuta la continuazione tra due condanne per il delitto ex art. 416 bis cod. pen. ed una ulteriore condanna per il delitto ex art. 513 bis cod. pen., si è assunta a pena base, per la più grave violazione, quella indicata dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., e si è poi operato un globale aumento per le residue condanne - di anni quattro di reclusione, senza ulteriori spiegazioni. Questa Corte, nel suo massimo consesso, ha rilevato che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). In motivazione è stato precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. 4.2. Orbene, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha trascurato ogni profilo dell'onere motivazionale richiesto dall'esegesi di legittimità, non distinguendo gli aumenti di pena applicati per ciascuno dei delitti in continuazione, ma effettuando un unico aumento globale, e non giustificando la misura di tali segmenti di pena, alla stregua della rispettiva consistenza.

Così operando, ha violato il principio affermato dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite quanto alla necessità di distinguere il trattamento sanzionatorio di ogni reato satellite e di rispettare il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati. t 5. Pertanto, l'impugnata ordinanza deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecu- zione, in diversa persona fisica giusta sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013, affinché - fermo restando il già operato riconoscimento della continuazione - riesamini e giustifichi il trattamento sanzionatorio dei reati satellite del reato continuato, secondo i principi di diritto che si sono ribaditi.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania - Ufficio GIP. Così deciso, il giorno 31 gennaio 2023 Il Consigliere