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Sentenza — n. 10577/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissible grounds regarding preventive measures and argumentative criticism.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10577/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's arguments constituted a critique of the lower court's reasoning rather than a violation of law. The appellant argued that the appellate court incorrectly characterized mafia infiltration as structural rather than occasional, but the court held that such arguments are not reviewable in a legality proceeding. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 34-bis comma 6 d.lgs. 159/2011; Artt. 10 comma 3 e 27 d.lgs. 159/2011; Art. 597 comma 1 c.p.p.: In proceedings for preventive measures, appeals against second-instance decisions on access to judicial control are admissible only for violations of law, excluding arguments that merely criticize the reasoning or factual assessment of the lower court.

Parole chiave

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preventive measures judicial control mafia infiltration cassation admissibility violation of law argumentative criticism legal reasoning review tutela del processo decisionale

Disposizioni normative citate

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Art. 34-bis comma 6 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Con decreto emesso in data 17 febbraio 2022 la Corte di Appello di Bari - in procedura di prevenzione - ha respinto l'appello introdotto da Mancini Michele (titolare di ditta individuale), relativo al diniego di applicazione del controllo giudiziario su domanda di parte (art. 34 bis comma 6 d.lgs.
Art. 10 comma 3 d.lgs. 159/2011
Art. 27 d.lgs. 159/2011
Art. 597 comma 1 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. V n. 34856 del 6.11.2020
Sez. V n. 34856 del 6.11.2020).
Sez. V n. 29175 del 7.4.2021
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANCINI MICHELE nato a SAN MARCO IN LAMIS il 27/09/1938 avverso il decreto del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sete le conclusioni del PG 1 - B ì).(7t i tA-A-t LQ- C CV 3-3 myt -90 oted di .t.t4 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso in data 17 febbraio 2022 la Corte di Appello di Bari - in procedura di prevenzione - ha respinto l'appello introdotto da Mancini Michele (titolare di ditta individuale), relativo al diniego di applicazione del controllo giudiziario su domanda di parte (art. 34 bis comma 6 d.lgs. n.159 del 2011). 1.1 In motivazione si evidenzia, in sintesi, che:

a) il Tribunale ha respinto la domanda di accesso al controllo giudiziario non ravvisando alcuna agevolazione, neanche occasionale, alla criminalità organizzata da parte dell'impresa;

b) detta motivazione non è condivisibile, posto che dagli atti emergono precisi indicatori fattuali che rendono concreta l'agevolazione dell'impresa agli interessi del gruppo' Di Claudio-Mancini' ;

c) si tratta di infiltrazione mafiosa cronicizzata e non emendabile, con prognosi negativa in tema di possibile riallineamento a condizioni di legalità imprenditoriale, tenuto conto del contesto in cui l'azienda opera e della genericità del programma di risanamento proposto.

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Mancini Michele, con le deduzioni che seguono. 2.1 Al primo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione di legge per omessa valutazione degli elementi introdotti dalla difesa e travisamento dei contenuti della decisione del giudice amministrativo. Premessa la necessità di realizzare, da parte del giudice della prevenzione, un giudizio essenzialmente prognostico sulle potenzialità di 'riallineamento', il ricorrente evidenzia che erroneamente il condizionamento mafioso è stato ritenuto 'strutturale' e non 'occasionale', con sottovalutazione degli elementi fattuali introdotti in sede di appello e totale ribaltamento della valutazione espressa dal giudice di primo grado.

Il programma di risanamento prodotto dall'azienda era pienamente idoneo a determinare l'accesso all'istituto. 2.2 Al secondo motivo si deduce ulteriore profilo di violazione di legge. La decisione del giudice amministrativo citata nel decreto della Corte di Appello è intervenuta sul diniego di sospensiva degli effetti della interdittiva prefettizia e non sul merito del contenzioso, mentre la Corte di Appello la considera potenzialmente definitiva. Ciò, secondo la difesa ha influito sul giudizio espresso in tema di 'cronicità' della infiltrazione, in modo illegittimo.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. 3.1 Ed invero va premesso che in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto (v. Sez. V n. 34856 del 6.11.2020). 3.2 Nel caso in esame le deduzioni difensive tendono - in tutta evidenza - a sviluppare una critica al tessuto argomentativo della decisione, il che si risolve, per quanto detto sopra, in proposizione di motivi non consentiti.

Nessun vizio, peraltro, può derivare dalla radicale diversità tra motivazione del diniego adottata dal Tribunale (assenza di agevolazione) e motivazione adottata dalla Corte di Appello (contagio strutturale tra attività di impresa e associazione di stampo mafioso), posto che da un lato la Corte di Appello ha espressamente indicato i fatti indicativi della riscontrata correlazione, dall'altro il 'punto' della decisione oggetto di devoluzione era proprio quello della qualificazione della relazione tra il titolare dell'attività di impresa e la associazione di stampo mafioso e, nell'ambito del 'punto', il giudice di secondo grado è libero di rielaborare le argomentazioni poste a base del diniego : ai fini dell'individuazione dell'ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., per punto della decisione deve ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte in motivazione, che riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento, con la conseguenza che, per la parte di sentenza suscettibile di autonoma valutazione relativa ad una specifica questione decisa in primo grado, il giudice dell'impugnazione può pervenire allo stesso risultato sulla base di considerazioni e argomenti diversi o alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado, senza con ciò violare il principio dell'effetto parzial- mente devolutivo dell'impugnazione (v. tra le molte Sez.

V n. 29175 del 7.4.2021, rv 281697).3.2 Le allegazioni difensive, peraltro, risultano oggetto di puntuali argomentazioni reiettive, posto che la Corte di merito ha ritenuto - in sostanza - la non affidabilità del Mancini in riferimento ad una serie di episodi che rendono visibile la influenza del medesimo sulla attività di impresa anche in ipotesi di affidamento della gestione ad un preposto. Si tratta di argomentazioni in fatto, logicamente espresse e pertanto non rivalutabili in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend