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Sentenza — n. 10330/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls lower court order denying probation revocation due to plea bargain conviction. The court held plea judgments are equivalent to convictions for probation revocation purposes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10330/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica successfully appealed the Tribunal of Marsala's order rejecting the revocation of conditional sentence suspension. The lower court had dismissed the request because the new crime was proven via a plea bargain decision rather than a final conviction. The Supreme Court overturned this, ruling that plea bargain judgments are legally equivalent to convictions for the purpose of revoking probation under Article 168 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen.; Plea bargain judgments are equivalent to final convictions for the purpose of revoking conditional sentence suspension under Article 168 of the Penal Code.

Parole chiave

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conditional sentence suspension probation revocation plea bargain judgment Article 168 Penal Code equivalence of judgments criminal procedure Supreme Court of Cassation revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione disatteso rietanza la richiesta ex art. 168 cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
art. 168 cod. pen
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione disatteso rietanza la richiesta ex art. 168 cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005
Sez. 4, n. 2987 del 22/11/2007
233518 - 01), così consacrando un'opzione ermeneutica che, di lì in avanti, è stata costantemente seguita (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 2987 del 22/11/2007, dep.
Sez. 1, n. 42411 del 19/10/2007
238667 - 01; Sez. 1, n. 42411 del 19/10/2007, Coltri, Rv.
Sez. 1, n. 45952 del 10/09/2019
pen.» (Sez. 1, n. 45952 del 10/09/2019, Orofino, Rv.
Sez. 1, n. 19949 del 06/12/2013
Sez. 1, n. 19949 del 06/12/2013, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MARSALAnel procedimento a carico di: GRAFFE() ENRICO nato a MARSALA il 17/12/1974 avverso l'ordinanza del 09/05/2022 del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 maggio 2022, il Tribunale di Marsala ha rigettato, in executivis, la richiesta, avanzata dal locale Procuratore della Repubblica, di revoca della sospensione condizionale della pena applicata ad Enrico Graffeo con sentenza del 28 novembre 2016, divenuta irrevocabile 1 11 febbraio 2017. Ha, in proposito, rilevato, che l'istanza era stata presentata in ragione della commissione da parte di Graffeo, entro il termine quinquennale normativamente previsto, di altro delitto per il quale gli è stata applicata pena detentiva ed aggiunto che, nel caso di specie, la revoca non può essere disposta perché il reato la cui commissione la imporrebbe è stato accertato con decisione emessa ai sensi degli artt. 444 e ss cod. proc. pen. anziché, come prescritto, con sentenza irrevocabile di condanna.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione disatteso rietanza la richiesta ex art. 168 cod. pen. sulla base di un'erronea e distorta applicazione del vigente quadro normativo e, precipuamente, senza tener conto dell'equiparazione, ai fini considerati, della sentenza c.d. di patteggiamento a quella di condanna.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

2. L'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. dispone, tra l'altro, che «Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva...». È questa la situazione che si è verificata nel caso in esame, connotato dalla commissione, da parte di Enrico Graffe°, di un delitto, per il quale gli è stata applicata una pena detentiva, temporalmente collocata all'interno del quinquennio a decorrere dall'applicazione della pena della revoca della cui sospensione sì discute.Il Tribunale di Marsala ha, nondimeno, rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale sulla base di un postulato — la non equiparabilità, a questi fini, della sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a quella di condanna — che è stato da tempo smentito dalla giurisprudenza di legittimità, nel suo consesso maggiormente rappresentativo, che ha chiarito come «La sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa» (Sez.

U, n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, Diop, Rv. 233518 - 01), così consacrando un'opzione ermeneutica che, di lì in avanti, è stata costantemente seguita (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 2987 del 22/11/2007, dep. 2008, Bada, Rv. 238667 - 01; Sez. 1, n. 42411 del 19/10/2007, Coltri, Rv. 237970 - 01). Per completezza, è opportuno aggiungere che del pari ininfluente sull'operatività dell'istituto della revoca della sospensione condizionale è la circostanza che anche la sentenza che ha riconosciuto ad Enrico Graffeo la sospensione condizionale della pena della quale il pubblico ministero ha chiesto la revoca sia stata pronunziata a recepimento di accordo tra le parti, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, ferma nel ritenere che «Il beneficio della sospensione condizionale, riconosciuto in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, deve essere revocato nel caso in cui sopravvenga una condanna entro i termini previsti dall'art 168, comma primo, n. 1 cod. pen.» (Sez. 1, n. 45952 del 10/09/2019, Orofino, Rv. 277332 - 01;

Sez. 1, n. 19949 del 06/12/2013, dep. 2014, Patrucchi, Rv. 263186 - 01).

3. Le considerazioni che precedono impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Marsala, cui è demandata una nuova valutazione, da compiersi in ossequio ai criteri sopra fissati, della richiesta di revoca della sospensione condizionale.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Marsala. Così deciso il 15/11/2022. OF-P °SITAI-P t