Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court ruled withdrawal extinguishes proceedings immediately.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant personally withdrew the request via a declaration at the prison registry. Although the appellant initially raised nullity and substantive arguments regarding judicial recusal and evidence, the withdrawal rendered these defenses moot. The court held that such a withdrawal constitutes an immediate termination of the procedural relationship, resulting in the instant judgment becoming final.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 589, commi 2 e 3; Art. 591, comma 1, lett. d); Art. 616; Art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.: A withdrawal of a cassation appeal validly proposed, as an exercise of a potestative right, determines the immediate extinction of the procedural relationship, leading to the immediate passage into res judicata of the judgment upon the declaration of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLUCCIA SILVIO (RINUNCIANTE) nato a GALATINA il 10/03/1970 avverso l'ordinanza del 25/02/2022 del TRIB. LIBERTA' di LECCE dato preliminarmente atto che: - non è presente il difensore che aveva chiesto la discussione orale, ma che vi ha rinunciato unitamente alla rinuncia al ricorso; - è pervenuta dall'ufficio matricola della casa circondariale di Vibo Valentia dichiarazione ex art.123 cpp. del ricorrente Coluccia Silvio di: "rinuncia al riesame avverso il provvedimento del GIP di Lecce fissato avanti la Suprema Corte per la data odierna"; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Lecce, investito di richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., con l'ordinanza impugnata confermava la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal G.i.p. del medesimo Tribunale, in data 18 gennaio 2022, nei confronti di Silvio Coluccia, in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione mafiosa, usura ed estorsione aggravate.
2. Il Tribunale del riesame riportava, in premessa, la piattaforma indiziaria a carico del ricorrente così come ricostruita dal Gip, costituita essenzialmente da conversazioni telefoniche e ambientali e attività investigativa di riscontro. Erano, dunque, passate in rassegna alcune intercettazioni, ritenute in grado di rivelare che Silvio Coluccia fosse partecipe del sodalizio criminale denominato clan Coluccia, articolazione della sacra corona unita, e, segnatamente, nella frangia di Aradeo, quale preposto allo svolgimento dell'attività di usura sotto la direzione di Antonio Bianco .
Venivano altresì valorizzate le captazioni specificamente riferentesi ai capi L) ed M) dell'incolpazione provvisoria. Chiarissime erano reputate, in particolare, le conversazioni in cui Calò Marco, dopo aver affermato di svolgere attività di usura da diversi anni, riferiva al suo interlocutore che, all'incirca tre anni prima rispetto ai fatti oggetto di contestazione, era stato avvicinato da Antonio Bianco, il quale, venuto a conoscenza dello svolgimento, da parte di Coluccia Silvio, di attività di usura, gli aveva intimato di proseguire detta attività nell'ambito del clan , alle dipendenze dei suoi vertici e sotto il coordinamento dello stesso Bianco.
Calò affermava di aver accettato di buon grado, anche in considerazione del fatto che, in tal modo, sempre su indicazione derivante da Bianco, avrebbe dovuto praticare un tasso d'interesse mai inferiore al 25% (per "non rovinare la piazza"), o anche superiore, a fronte del tasso del 20% mensile originariamente praticato dal Calò quando operava per proprio conto. I dialoghi intercettati davano poi ampia dimostrazione di come, tra i soggetti usurati sia da Calò Marco che da Coluccia Silvio, vi fosse Giaracuni Antonio, imprenditore edile in difficoltà economiche, il quale, aveva contratto, un debito usurario del residuo ammontare di C 8.000 e che non corrispondeva più denaro da circa un anno.
Proprio allo scopo di costringere costui a versare quanto dovuto, Antonio Giaracuni veniva percosso dai membri del clan, tra cui lo stesso Silvio Coluccia .
3. Presenti i gravi indizi, riguardo alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva che la contestazione operata ponesse una doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, immutata nonostante l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 275 c.p.p., come novellato dalla L. 47/201 e avuto riguardo alla riatura di mafia storica della sacra corona unita.
4. Ricorre per cassazione l'indagato, tramite il difensore di fiducia, e deduce un unico, articolato, motivo con il quale preliminarmente eccepisce la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione delle disposizioni in tema di astensione del giudice, nonché la nullità del decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari il 3 marzo 2020 con il quale è stata autorizzata l'attività captativa in relazione all'utenza telefonica del ricorrente. Nel merito, lamenta violazione di leggetvizio e di motivazione in punto di rigetto dell'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per difetto di autonoma valutazione. È stata del tutto trascurata la circostanza che non vi sono contatti del ricorrente con nessuno dei presunti sodali, a esclusione di Bianco e Calò e non è stata adeguatamente valorizzata la circostanza che il collaboratore di giustizia Cianci, nel delineare l'organigramma del clan, non ha mai fatto il nome del ricorrente.
5. Successivamente il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha proposto rinuncia al ricorso.
6. Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria orale, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Successivamente alla proposizione del ricorso, il ricorrente, personalmente attraverso dichiarazione resa alla matricola della Casa Circondariale ove è ristretto, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Si deve allora prendere atto che, secondo quanto puntualizzato dalle Sezioni unite di questa Corte suprema, «la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione» (Sez.
U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821).3. Alla rituale rinunzia al ricorso, invero, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro cinquecento. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deci