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Sentenza — n. 9699/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court rejects rehabilitation appeal, ruling symbolic creditor payment proves good conduct beyond economic hardship.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9699/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giuseppe Capizzi's appeal against the surveillance court's refusal to grant rehabilitation for bankruptcy. Capizzi argued the court failed to consider his inability to pay, noting a prior debt remission based on economic hardship. The court held that rehabilitation requires stricter proof of continuous good conduct than the remission of debt, making a symbolic payment a valid demonstration of remorse.

Regesto Legislator

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Art. 178, comma 1, cod. pen.; Art. 6 t.u.s.g.: The standard for rehabilitation requiring constant proof of good conduct is more stringent than the standard for debt remission requiring regular conduct, thus a symbolic payment to creditors serves as valid evidence of the required good conduct.

Parole chiave

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rehabilitation of sentence good conduct proof civil debt obligation symbolic payment bankruptcy crime surveillance court economic hardship riabilitazione

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma 1, cod. pen.
La norma di riferimento sulla cui base è stato emesso il provvedimento impugnato è l'art. 178, comma 1, cod.
Art. 6 t.u.s.g.
Se il legislatore nell'art. 6 t.u.s.g. indica come presupposto del provvedimento la "regolare condotta" e nell'art.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
art. 178 cod. pen
indica come presupposto del provvedimento la "regolare condotta" e nell'art. 178 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 45045 del 11/07/2014, Perria, Rv. 261133
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPIZZI GIUSEPPE nato a CALTANISSETTA il 03/01/1973 avverso l'ordinanza del 27/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG Sabrina Passafiume, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 4 giugno 2021 il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha respinto la istanza di riabilitazione presentata dal condannato Giuseppe Capizzi in relazione alla sentenza di condanna emesset nei suoi confronti dalla Corte d'appello di Caltanissetta il 13 febbraio 2014, irrevocabile il 5 dicembre 2014.

Il Tribunale ha motivato la decisione con il mancato risarcimento alle persone offese dal reato (la condanna è per bancarotta). Il condannato ha proposto opposizione. Con ordinanza del 27 maggio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, quale giudice dell'opposizione ex art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., ha respinto nuovamente la istanza. Il giudice dell'opposizione ha respinto l'istanza, in quanto ha ritenuto non adempiute le obbligazioni civili del reato.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comnna 1, disp. att. cod. proc. pen., in cui deduce non essere stato valutato che lo stesso non ha la possibilità economica di provvedere al risarcimento, circostanza di cui il Tribunale è a conoscenza per aver concesso con precedente provvedimento, proprio su tale presupposto, la remissione del debito.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Sabrina Passafiume, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato.

1. Con l'unico motivo il ricorrente deduce la contraddittorietà tra il provvedimento impugnato e quello pronunciato dallo stesso Tribunale in punto di remissione del debito. La istanza di riabilitazione era costruita sullo stesso presupposto della necessaria consequenzialità del provvedimento di riabilitazione invocato alla già intervenuta remissione del debito, perché al giudice della opposizione il condannato aveva offerto in produzione proprio, e soltanto, il provvedimento di remissione del debito. In realtà, però, non vi è contrasto tra il provvedimento di remissione del debito, che in base all'art. 6 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è fondato sulle disagiate condizioni economiche del condannato, ed il provvedimento impugnato in questo giudizio, che, pur tenendo conto del disagio economico, ha chiesto, però, al condannato una attivazione anche solo simbolica verso i creditori per poter riconoscere l'esistenza quantonneno di una volontà di adempiere.

La norma di riferimento sulla cui base è stato emesso il provvedimento impugnato è l'art. 178, comma 1, cod. pen., che dispone, infatti, che "la riabilitazione è conceduta quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta". Presupposto del provvedimento invocato, quindi, è la buona condotta del condannato, che deve 2 LCL, essere continuativa, e che deve essere provata ("prove effettive e costanti di buona condotta").

E' vero che anche nel giudizio di remissione del debito deve essere tenuto conto della condotta tenuta dal condannato in libertà, ma la norma dell'art. 6 prevede sul punto un parametro di giudizio diverso, perché chiede la verifica della "regolare condotta". Se il legislatore nell'art. 6 t.u.s.g. indica come presupposto del provvedimento la "regolare condotta" e nell'art. 178 cod. pen. chiede, invece, la "buona condotta", peraltro anche particolarmente qualificata ("prove effettive e costanti"), vuol dire che siamo in presenza di due parametri di giudizio diversi, e che il secondo è, all'evidenza, più stringente del primo.

Il Tribunale di sorveglianza, che aveva concesso al condannato la remissione del debito, quindi, non ha errato a chiedere allo stesso un quid pluris per concedergli anche la riabilitazione. Nel caso in esame, peraltro, il quid pluris era anche piuttosto contenuto, perché il Tribunale sí era accontentato di molto meno di "prove effettive e costanti di buona condotta", essendosi limitato a chiedere, come elemento di valutazione di tale necessaria buona condotta, l'attivazione del condannato mediante una iniziativa simbolica. La richiesta di una iniziativa simbolica come passaggio necessario per poter valutare la buona condotta è corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità che, in fattispecie simile, ha valutato quale sintomo negativo dell'emenda l'assoluta indisponibilità del condannato a qualsiasi iniziativa concreta, anche di tipo simbolico, a favore delle persone danneggiate dal reato (Sez. 1, Sentenza n. 45045 del 11/07/2014, Perria, Rv. 261133:

Ai fini della concessione del beneficio della riabilitazione, l'attivazione da parte del condannato per l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non deve essere valutata solo alla stregua delle regole proprie del cod. civ., ma anche quale onere imposto al condannato in funzione del valore dimostrativo dell'emenda, e della condotta successiva alla condanna. Fattispecie in cui la suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva respinto la domanda di riabilitazione, valutando quale sintomo negativo dell'emenda l'assoluta indisponibilità del condannato a qualsiasi iniziativa concreta, anche di tipo simbolico, a favore delle persone offese o danneggiate dal reato, neppure nei limiti compatibili con le proprie possibilità economiche).

Ne consegue che il provvedimento impugnato è stato emesso in corretta applicazione della norma attributiva di potere e che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato infondato.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell