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Sentenza — n. 9674/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls preliminary judge's material correction of sentence due to violation of agreed penalty terms and procedural rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9674/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the preliminary judge's orders correcting a material error in a criminal sentence. The defendant argued the correction violated procedural limits and lacked proper grounds, while the prosecution requested immediate annulment. The court ruled that the correction improperly altered an agreed-upon penalty, constituting a substantive illegality rather than a mere material error, thus invalidating the use of the specific correction procedure.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 285/1992; Art. 130, Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: The correction of a criminal sentence via material error procedure is inadmissible when the modification alters the substantive terms of a prior agreement or constitutes a substantive illegality rather than a clerical mistake.

Parole chiave

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material error correction criminal procedure law agreed penalty terms substantive illegality Cassation annulment public utility work procedural violation modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
L'accordo recepito dal giudice non rispetta i criteri indicati dall'art. 186, comma 9-bis, d.lgs.
Art. 130, cod. proc. pen.
pen., sicché si è ormai formato un giudicato sul quale non è possibile intervenire con la procedura prevista dall'art. 130 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Rileva, ulteriormente, che il pubblico ministero non ha sporto, nei termini di legge, impugnazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sicché si è ormai formato un giudicato sul quale non è possibile intervenire con la procedura prevista dall'art.
art. 130 cod. proc. pen
pen., sicché si è ormai formato un giudicato sul quale non è possibile intervenire con la procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRINONI ENRICO nato a GENZANO DI ROMA il 12/12/1978 avverso l'ordinanza del 18/11/2021 del GIP TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio delle ordinanze impugnate.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanze del 18 novembre 2021 e dell'i dicembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza emessa il 21 settembre 2021 nei confronti di Enrico Brinoni, nel senso di sostituire alle parole «28 giorni, corrispondenti a n. 56 ore di lavoro» quelle «84 giorni, corrispondenti a n. 168 ore di lavoro».

2. Enrico Brinoni propone, con il ministero dell'avv. Antonio Ielo, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge per avere il Giudice per le indagini preliminari attivato la procedura di correzione materiale al di fuori delle ipotesi previste. Osserva, al riguardo, che il giudice della cognizione ha pedissequamente recepito l'accordo intervenuto tra l'imputato ed il pubblico ministero che, pertanto, non avrebbe potuto essere modificato ex post, quantunque avente un contenuto non congruo rispetto al vigente assetto normativo.

Rileva, ulteriormente, che il pubblico ministero non ha sporto, nei termini di legge, impugnazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sicché si è ormai formato un giudicato sul quale non è possibile intervenire con la procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen.. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta che il Giudice per le indagini preliminari abbia emesso i provvedimenti impugnati de plano anziché, come avrebbe dovuto, nel contraddittorio camerale, così precludendogli di far valere, in quella sede, le ragioni dedotte con il primo motivo e cagionando un ingiustificato vulnus alle sue prerogative difensive.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio delle ordinanze impugnate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

2. Enrico Brinoni, avendo proposto opposizione al decreto penale emesso nei suoi confronti per il reato sanzionato di guida in stato di ebbrezza pluriaggravato, ha concordato con il pubblico ministero l'applicazione della pena di due mesi e venti giorni di arresto e 1.000 euro di ammenda, sostituita con ventotto giorni di lavoro di pubblica utilità, corrispondenti a cinquantasei ore di lavoro.Il Giudice per le indagini preliminari ha recepito l'accordo con sentenza del 21 settembre 2021, che è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione da parte dei soggetti a ciò legittimati.

L'accordo recepito dal giudice non rispetta i criteri indicati dall'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la cui corretta applicazione, come indicato dal Giudice per le indagini preliminari nelle ordinanze impugnate, avrebbe condotto alla sostituzione della pena di due mesi e venti giorni di arresto e 1.000 euro di ammenda con ottantaquattro giorni di lavoro di pubblica utilità, corrispondenti a 168 ore. La sentenza del 21 settembre 2021, in quanto pedissequamente riproduttiva dei termini dell'accordo sottoscritto da imputato e pubblico ministero, non è, pertanto, affetta da alcun errore materiale e si connota, piuttosto, per l'illegalità della pena, vizio che avrebbe dovuto essere fatto valere nel rispetto dell'ortodossia processuale e, in primo luogo, attraverso la tempestiva proposizione di ricorso per cassazione, consentita, per il caso di applicazione concordata di pena illegale, dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen..

Tangibile si palesa, dunque, l'improprietà dell'impiego, da parte del Giudice per le indagini preliminari, della procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., circoscritto, per espressa indicazione normativa, ad errori la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, condizione che, nel caso in esame, non ricorre, posto che l'operata modifica del dispositivo di sentenza si è tradotta in un consistente aggravio del carico sanzionatorio e, vieppiù, nella manipolazione dei termini dell'accordo tra le parti, che il giudice è, invece, abilitato soltanto ad accogliere o respingere.

Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio