Cassation court dismisses prosecutor's appeal against acquittal due to improper grounds under special procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale appealed a second-instance acquittal of Antonio Gozzini, who was found not criminally responsible due to total mental impairment. The prosecutor argued for inadmissibility based on missing alternative reasoning regarding the victim's behavior and lack of specific psychiatric evidence in the record. The court declared the appeal inadmissible because the appeal relied on grounds (lack of reasoning and missing expert report) not permitted by the special procedural rule governing appeals against acquittals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal against a second-instance acquittal is inadmissible if it relies on grounds other than those strictly permitted by the special procedural rule limiting review to specific defects in reasoning or evidence.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: GOZZINI ANTONIO nato a BRESCIA il 07/12/1940 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria con cui Il difensore dell'imputato, avv. Jacopo Barzellotti, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. tTh Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 9 dicembre 2020 la Corte di assise di Brescia, in rito ordinario, ha assolto Antonio Gozzini dall'imputazione di aver ucciso la moglie Cristina Maioli, colpendola ripetutamente con un martello e poi accoltellandola alla giugulare con un coltello da cucina, per non essere lo stesso imputabile per vizio totale di mente. Con sentenza del 25 marzo 2022 la Corte di assise di appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero, con due motivi, di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo si deduce motivazione mancante o manifestamente illogica o contraddittoria, sulla ipotesi alternativa introdotta in giudizio dalla consulente di parte civile, che aveva sostenuto che l'aggressione oggetto del processo era stata determinata non da gelosia, ma dalla circostanza che la vittima era stata, per usare l'espressione della consulente, "altamente sollecitante", ovvero aveva sollecitato il marito a ricoverarsi, il che avrebbe determinato il discontrollo e la reazione dell'imputato, che sarebbe tipica di soggetti depressi, e che, per letteratura scientifica, non escluderebbe la imputabilità.
Con il secondo motivo si deduce mancata assunzione di prova decisiva, in quanto i giudici del merito hanno preso la decisione sulla capacità di intendere e di volere senza che in atti vi fosse una specifica perizia sul punto, il pubblico ministero l'aveva chiesta nell'atto di appello, non vi è una specifica risposta nella sentenza impugnata.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale della Cassazione, Elisabetta Ceniccola, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato, avv. Jacopo Barzellotti, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Il provvedimento oggetto di impugnazione è una sentenza di appello confermativa di una sentenza di proscioglimento di primo grado. Il ricorso è, pertanto, soggetto alla norma processuale speciale dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., che dispone che "se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606". E' una norma di recente introduzione, perché inserita nel sistema processuale dall'art. 1, comma 69, I. 23 giugno 2017, n. 103, ma essa è comunque applicabile ratione temporis al ricorso oggetto di questo giudizio. Nel caso in esame, il ricorso è stato proposto ai sensi delle lett.
d) ed e) del comma 1 dell'articolo 606 cod. proc. pen., e, quindi, per motivi diversi da quelli previsti dalla legge. Esso, pertanto, incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso