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Ordinanza — n. 8362/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against inadmissibility of rehabilitation request reclassified as opposition and remitted for merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8362/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court reclassified the cassation appeal as an opposition rather than a direct challenge to inadmissibility. The applicant sought rehabilitation from the Milan Supervision Tribunal, which had previously declared the request inadmissible. Consequently, the case was remitted to the Tribunal for a substantive review on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 678, comma 1 bis c.p.p.; Art. 667, comma 4 c.p.p.: When a cassation appeal challenges the inadmissibility of a rehabilitation request, it must be qualified as an opposition and transmitted to the Supervision Tribunal for a decision on the merits.

Parole chiave

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rehabilitation request inadmissibility challenge opposition qualification Supervision Tribunal remittal for merits attitudine all'integrazione provvedimento sanitario d'integrazione ripristino delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 678, comma 1 bis c.p.p.
Art. 667, comma 4 c.p.p.
pen., il Tribunale di Sorveglianza procede ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUCCIONE SEBASTIANO, nato a FRANCOFONTE il 15/11/1972 avverso l'ordinanza del 13/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore di Sebastiano Guccione ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di inammissibilità dell'istanza di riabilitazione emesso dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano; vista la richiesta del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali di trasmissione del ricorso allo stesso Giudice, previa qualifica del ricorso come opposizione; rilevato che, ai sensi dell'art. 678, comma 1 bis cod. proc. pen., il Tribunale di Sorveglianza procede ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. quando provvede sulla richiesta di riabilitazione; ritenuto, pertanto, che, previa qualificazione del ricorso come opposizione, gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Milano perché provveda sul merito della richiesta;

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente