Italian court dismisses appeal against fine conversion to probation due to withdrawn interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant withdrew the request for penalty re-evaluation and paid all outstanding fines. The appellant argued that the original fine conversion to 188 days of controlled liberty violated specific calculation criteria and lacked proper reasoning. The court ruled that the withdrawal of the request for penalty adjustment extinguished the legal interest necessary to maintain the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; The withdrawal of a request for penalty re-evaluation and the subsequent payment of all fines extinguish the legal interest required to sustain an appeal against the conversion of a pecuniary penalty.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IRNERI PIERO (RINUNCIANTE) nato a TRIESTE il 07/09/1951 avverso l'ordinanza del 03/05/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/seRt4e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Antonietta Picardi, chiede l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Irneri Piero ricorre avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Venezia del 3 maggio 2022 con la quale disponeva la conversione della pena pecuniaria, inflitta a Piero Irneri con la sentenza emessa dal Tribunale di Trieste in data 28/05/2014, irrevocabile in data 24/05/2017, in giorni 188 di libertà controllata. Lamenta il ricorrente il mancato rispetto del criterio di ragguaglio di cui all'art. 102 comma 3 I. 689/1981 e omessa motivazione.
2. Con atto del 14 dicembre 2022 Irneri presenta rinuncia al ricorso, in quanto, in seguito all'accoglimento della richiesta di rideterminazione della pena pecuniaria sostituita a quella detentiva, alla luce della intervenuta sentenza n. 28 del 1/2/2022, ha effettuato il versamento di tutti gli importi dovuti a titolo di ammenda e spese processuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. A seguito della rinuncia al ricorso per le ragioni sopra indicate, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, nvg to- k it 'C6 miet Or: ro Ak-L, z, f-41-9 i év Cri I Nomi ritoe9“--, ti Irt
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso i