Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 6608/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against mafia association conviction, ruling external contribution requires concrete utility to criminal organization.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6608/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeals filed by Bruno Carmelo and Di Venti Giuseppe against the Court of Appeal's conviction for mafia association. The lower court had acquitted them because it failed to prove how the criminal organization directed concrete supply of concrete to the defendants' companies. The Supreme Court held that external actors must provide a tangible contribution to the criminal group's survival, not merely accept a business deal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 416-bis c.p.; Art. 416 c.p.: For external participation in mafia association, the court must verify a concrete causal contribution to the organization's survival, disregarding mere psychological effects or simple commercial agreements.

Parole chiave

Generato dall'IA
mafia association external participation concrete utility causal contribution business agreement criminal organization procedural error favoreggiamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 416-bis c.p.
del Tribunale di Caltanissetta all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato: - Bruno Carmelo alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod.
Art. 416 c.p.
del Tribunale di Caltanissetta all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato: - Bruno Carmelo alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod.
art. 416-bis cod. pen
del Tribunale di Caltanissetta all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato: - Bruno Carmelo alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., poiché in provincia di Enna aveva fatto parte della c.d.
artt. 416-bis cod. pen
Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altra norma giuridica, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 416-bis cod. pen., 125, comma 3, 530 e 546 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 49744 del 7/12/2022, Petrillo
Tanto più che la più recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 49744 del 7/12/2022, Petrillo, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BRUNO CARMELO nato a CALASCIBETTA il 10/11/1960 DI VENTI GIUSEPPE nato a ENNA il 25/01/1969 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi. udito il difensore L'avvocato GUGINO SALVATORE conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avvocato GAITO ALFREDO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Alle ore 13:49 l'udienza viene sospesa Alle ore 14:59 l'udienza riprende.

RITENUTO IN FATTO

1. Bruno Carmelo e Di Venti Giuseppe ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta dell'8 novembre 2021 che, in parziale riforma della sentenza resa il 20 novembre 2020 dal G.u.p. del Tribunale di Caltanissetta all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato: - Bruno Carmelo alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., poiché in provincia di Enna aveva fatto parte della c.d. "famiglia di Calascibetta" articolazione dell'associazione mafiosa denominata "cosa nostra" dagli anni Novanta sino al mese di dicembre 2017; - Di Venti Giuseppe alla pena di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., perché, quale imprenditore titolare di un impianto per la produzione di calcestruzzo (insieme a Falzone Giuseppe Antonio), nella provincia di Enna dalla fine degli anni Novante sino al 2017, aveva favorito l'attività dell'organizzazione criminale e aveva svolto il ruolo di intermediario tra l'associazione mafiosa "cosa nostra" e le ditte che eseguivano lavori edili pubblici e privati e aveva reso edotti gli affiliati dello svolgimento dei lavori edili sul territorio in cambio del sostegno mafioso per il conseguimento di forniture di calcestruzzo a danno di altre ditte (circostanza che gli aveva permesso di non doversi attenere a parametri concorrenziali).

La Corte di appello ha evidenziato che, dalle intercettazioni di Salvatore Oglialoro e Giuseppe Bonanno, si evinceva il ruolo di comando a Calascibetta di Bruno Carmelo (sia pure con ruolo subordinato rispetto a quello svolto dal capo cosca «zio Turi» Seminara), per la riscossione di crediti e il pagamento delle somme estorte ad imprenditori locali in favore della cosca costituente un'articolazione dell'associazione mafiosa detta «cosa nostra», nonché sul regime di monopolio che la ditta riconducibile a Di Venti e Falzone aveva assunto nella vendita del calcestruzzo, grazie alla compiacenza del sodalizio riferibile a Bruno nella parte bassa di Enna, realizzata in cambio di intermediazioni con altre ditte per il pagamento delle estorsioni localmente denominate «messe a posto».

Bruno era intervenuto per la riscossione di un credito vantato da Paolo Oglialoro, per la risoluzione delle questioni legate ad uno sconfinamento di cavalli e per prevenire la reazione delittuosa a seguito del duplice omicidio di Signorino Marcellino e Alexandru Matei in data 18 luglio 2015 (fatto dal quali si evinceva il potere di Bruno di opporre il veto sul progetto omicidiario conseguente al duplice omicidio). Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia La Delia Carmelo, inoltre, avevano indicato un intervento effettuato da Bruno quale ambasciatore del reggente di quel t r U periodo della cosca presso Giovanni Mattiolo (esponente della famiglia di Pietraperzia), che gestiva tutte le estorsioni per conto dell'organizzazione in tutta la provincia di Enna, finalizzato a tutelare la posizione della ditta Di Venti-Falzone di cui intendeva procurare l'esenzione dal c.d. pizzo.

La Delia, infatti, aveva chiarito di aver avuto con Di Venti strettissimi rapporti personali sino al 2005 e che vi era stato un sostegno economico del boss Gaetano Leonardo a soggetti a lui riconducibili (come Antonino Timpanaro ucciso nel 2000 da Angelo di Dio e Filippo Speziale). Di Venti è quindi progressivamente passato da vittima delle estorsioni di Mililli e Minicapilli del 1997 a colluso con la cosca, dapprima rivolgendosi a Timpanaro, soggetto vicino a Gaetano Leonardo, e poi a Mattiolo, dal quale il Di Venti si era recato accompagnato da Carmelo La Delia; successivamente, Falzone (coimputato) socio di Di Venti, si recava da Carmelo Bruno per invocare l'esenzione dal pizzo a seguito della pregressa intercessione del La Delia.

Nello stesso anno, Di Venti si era prestato a fungere da intermediario tra La Delia e l'impresa palermitana incaricata della realizzazione di un tratto curvilineo dallo svincolo dell'autostrada per andare verso Enna bassa. Giuseppe La Delia aveva confermato l'episodio narrato dal fratello Carmelo riguardante l'impegno preso dal Di Venti per garantirgli l'esonero dalle estorsioni per i lavori in corso nel territorio di Pietraperzia all'epoca padroneggiato da Giovanni Monachino. A questo scopo era stato dato un assegno a Di Venti, per rimborsargli quanto lo stesso Di venti aveva sborsato a Giovanni Monachino per l'abbandono di questo progetto estorsivo.

Anche Angelo Leonardo, figlio del capomafia Gaetano Leonardo, aveva ricostruito i rapporti tra i soci Di Venti e Falzone e il padre il quale non li aveva sottoposti ad estorsione ma, in cambio, aveva ricevuto gratuitamente forniture di calcestruzzo. In particolare, il collaboratore di giustizia aveva riferite sulla estorsione procurata da Di Venti e praticata in danno dell'impresa di Palermo che stava effettuando i lavori in un tratto di strada curvilineo nella zona di Enna, aggiungendo che il padre, per compensarlo di una precedente fornitura di calcestruzzo effettuata, aveva deciso di lasciare nelle mani dell'imputato il provento della cosiddetta messa a posto, mentre venivano procacciati da parte di Leonardo occasioni di lavoro, sicché secondo i giudici di appello tali dichiarazioni costituivano riscontro alle propalazioni di Carmelo La Delia, che avendo preso parte alla prima parte della medesima vicenda, non era a conoscenza dei dettagli riguardanti la successiva definizione della stessa su tale aspetto; il procedimento contro Leonardo Angelo era stato definito con il patteggiamento. 3 ;

Il mercato della fornitura del calcestruzzo era quindi alterato, secondo la Corte di appello che ha dato così credito al collaboratore di giustizia, per il fatto che le forniture venivano ripartite tra l'azienda di Di Venti e quella concorrente di Vincenzo Ricciardi. I giudici di merito, inoltre, hanno valorizzato altre dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Angelo di Dio, Speziale Filippo e Liborio di Dio. Secondo Speziale, Di Venti avrebbe contribuito a finanziare la famiglia mafiosa di Enna mediante forniture gratuite di calcestruzzo dei singoli associati allorquando costoro ne avevano avuto necessità, com'era capitato a Gaetano Leonardo e Salvatore la Delia; il collaboratore aveva, quindi, ricostruito due fasi nella gestione del rapporto della cosca col Di Venti: nella prima, l'imprenditore avrebbe ricambiato mediante fornitura gratuita di calcestruzzo agli associati le commesse che la consorteria mafiosa gli aveva procurato; nella seconda fase, Di Venti si sarebbe impegnato a pagare tali commesse alla cosca con denaro contante nella misura di 2.000 lire a metro cubo.

In questo senso, secondo il giudice di merito, coincidevano anche le dichiarazioni di Angelo di Dio, che aveva riferito l'ammontare del compenso di 2.000 lire per ogni metro cubo di calcestruzzo venduto alle ditte procurate dalla cosca. E' sato preso in considerazione anche il contenuto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Liborio di Dio (padre di Angelo e cognato di Gaetano Leonardo), che aveva riferito di una riunione con Filippo Spezzali alla quale Di Venti si era rifiutato di partecipare, accettandone tuttavia l'esito. La riunione avrebbe avuto per oggetto l'equiparazione dei due imprenditori operanti nel settore (Di Venti e Riccardi), in tal modo superando le preferenze che Gaetano Leonardo aveva manifestato nei riguardi della ditta di Di Venti, mentre Liborio di Dio propendeva per una equiparazione.

In tale occasione, Gaetano Leonardo rivolgendosi a Riccardi aveva detto che, nel caso in cui avesse voluto condividere con Di Venti l'accesso a tale mercato, avrebbe dovuto versare un importo di danaro di 5.000 lire al metro cubo, così tentando di scoraggiare Riccardi, distorcendo volutamente quanto effettivamente versato da Di Venti, cioè la somma di 2.000 lire. Dalla diversa finalità perseguita da detti soggetti, secondo il giudice di merito si evinceva la compatibilità delle due versioni in ordine alla cifra versata da Di Venti alla cosca per ogni metro cubo di calcestruzzo fornito alle ditte procurate dal sodalizio mafioso.

In definitiva, il giudice di merito ha ritenuto provato il sostegno dato dall'imprenditore Di Venti alle famiglie mafiose di Enna e di Calascibetta, mediante la corresponsione di utilità economiche, l'intermediazione nelle estorsioni praticate P 4 ,71( in danno delle altre imprese e la segnalazione di lavori in corso allo scopo di provvedere alla consequenziale "messa a posto". A questo proposito, valorizzando le convergenti dichiarazioni di Carmelo La Delia e Angelo Lombardo, i giudici hanno ritenuto provato il privilegio riconosciutogli dalle predette famiglie mafiose per operare in condizioni di alterazione del mercato locale nelle forniture di calcestruzzo.

Nella sentenza impugnata viene sottolineato che di vero e proprio accordo gestito e garantito da "cosa nostra" avevano parlato, altresì, Liborio di Dio e Speziale Filippo. Da ultimo, venivano prese in considerazione le dichiarazioni intercettate tra Fabrizio Gangi e Rinaldi, nell'ambito delle quali veniva manifestato l'interesse di Bruno a estromettere Fabrizio Gangi dal rapporto di fornitura di calcestruzzo che si era assicurato nel territorio di Calascibetta e così favorire l'assegnazione della commessa e l'impresa Falzone-Di Venti. In forza di quanto sopra, la Corte di appello ha ritenuto che Di Venti avesse partecipato a titolo di concorso all'associazione per delinquere di tipo mafioso, definita "cosa nostra", operante nella provincia di Enna, essendosi messo a disposizione delle famiglie mafiose dominanti in Calascibetta dalla fine degli anni Novanta e fino al 2016 (epoca della vicenda riferita da Gangi Fabrizio).

2. Bruno Carmelo articola quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altra norma giuridica, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 416-bis cod. pen., 125, comma 3, 530 e 546 cod. proc. pen. e 111 Cost., perché la Corte di appello avrebbe in maniera apodittica rigettato i motivi di appello, dopo essersi limitata a elencare i profili di accusa già acriticamente recepiti dal giudice di primo grado.

In particolare, il giudice di merito non avrebbe spiegato le ragioni per le quali andavano disattesi i rilievi difensivi contenuti nella memoria depositata dalla difesa l'11 ottobre 2021, nella quale si erano offerte letture alternative delle prove acquisite. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, argomentando in maniera più dettagliata il primo motivo di ricorso, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 416-bis cod. pen., 192 e 530 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe trascurato di considerare che le dichiarazioni intercettate (all'interno dell'autovettura) di Oglialoro Salvatore erano delle mere millanterie che lo stesso aveva esplicitato al fine di accreditarsi con l'interlocutore, come da lui stesso chiarito nell'interrogatorio dinanzi al pubblico ministero.

La Corte territoriale, pertanto, non avrebbe spiegato perché lo stesso Oglialoro aveva riferito al pubblico ministero di non sapere che Bruno appartenesse all'associazione di tipo mafioso in esame, sicché anche l'espressione intercettata «Carmelo è cosa nostra» andava interpretata diversamente come l'altra espressione «cumanna cca» (qui comanda). 2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che non era stato dimostrato il legame (o i contatti diretti) dell'imputato con i mafiosi Mattiolo e Seminara dal 1990 al 2017, nonostante fossero stati sentiti i collaboratori di giustizia Angelo Leonardo, di Dio Liborio, Speziale Filippo e nonostante siano stati travati in questo procedimento 9— atti di altri fascicoli degli ultimi venti anni, con i quali erano state effettuate molteplici indagini, che avevano avuto a oggetto le attività delle famiglie mafiose di Enna e provincia.

Secondo il ricorrente, tale circostanza rendeva contraddittoria la prova della sussistenza del numero delle tre persone, quale elemento necessario al perfezionamento del reato accertato. 2.4. Con il quarto motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, perché la Corte di appello avrebbe omesso di attribuire la giusta rilevanza al fatto che solo Arena Filippo aveva dichiarato che Bruno si era presentato in un bar come reggente della famiglia mafiosa di Calascibetta, circostanza che lo stesso giudice di primo grado aveva ritenuto inverosimile, stante la riservatezza che solitamente contraddistingue gli appartenenti all'associazione di tipo mafioso di "cosa nostra".

Il ricorrente, inoltre, evidenzia che il giudice di merito non avrebbe valutato la verosimiglianza, la precisione, la costanza la reiterazione e la coerenza logica del contenuto delle intercettazioni a danno di Oglialoro, come, invece, previsto dalla giurisprudenza di legittimità, ma si sarebbe limitato a evidenziare che tali intercettazioni non avessero bisogno di riscontri esterni individualizzanti. In realtà, successivamente, Oglialoro e La Delia erano stati sentiti dal pubblico ministero e avevano escluso che l'imputato appartenesse a "cosa nostra".

Nel ricorso, infine, si evidenzia che, nei quattro anni di indagini, non erano emerse condotte penalmente rilevanti poste in essere da Bruno. 2.5. Con motivi nuovi depositati il 4 ottobre 2022, il ricorrente precisa di essersi riferito alle intercettazioni tra Bonanno e Oglialoro e non tra Bruno e Oglialoro e che gli stessi si erano riferiti a circostanze apprese da altri soggetti che non sono mai stati escussi. Inoltre, la locuzione avvalersi di cui all'art. 416-bis cod. pen. implica una esteriorizzazione della condotta derivante dalla forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo che non è stata rinvenuta negli atti processuali. 6 lut Da ultimo, i giudici di merito non avrebbero considerato che la condotta di accompagnare un imprenditore da un capomafia per chiedere l'esenzione e/o la riduzione del pizzo non costituisce compartecipazione ex art. 416-bis cod. pen.

3. Giuseppe Di Venti articola tre motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata. Preliminarmente, il ricorrente evidenzia che, in forza dei sei processi penali presi in considerazione dai giudici di merito, era risultato che il potere mafioso dalla seconda metà degli anni Novanta al 2017 era passato di mano tra più famiglie: dapprima Giovanni Mattiblo (c.d. processo Leopardo) che insieme a Mililli e Minicapilli aveva gestito le estorsioni ai danni degli operatori economici; dal 1999, Mattiolo della famiglia di Pietraperzia era stato soppiantato da esponenti di altre famiglie come Gaetano Leonardo, che aveva accentrato il controllo mafioso dell'intera provincia tranne che per Calascibetta e Pietraperzia, Villarosa e Barrafranca, le cui compagini avevano continuato a godere di una, seppur limitata, autonomia economica e operativa; il potere mafioso, poi era passato a Salvatore Seminara, esponente della famiglia di Calascibetta che, dal 2006, aveva soppiantato la famiglia di Enna nella gestione delle estorsioni in tutta la provincia, tranne nelle città di Pietraperzia e Barrafranca (Salvatore Seminara avrebbe voluto che durante i periodi di detenzione del capo il reggente fosse Bruno Carmelo); nel 2014 il c.d. processo Homo Novus aveva mostrato il cambiamento ulteriore degli equilibri mafiosi a favore della cosca di Leonforte di Giovanni Fiorenza, sicché appariva improbabile che i contenuti degli accordi tra vittime o contigui e ricattatori rimanesse inalterato nel tempo, atteso che il pizzo era oggetto delle più varie spartizioni, secondo regole che subivano improvvise modifiche e conflitti di competenza tra i diversi contrapposti esattori.

Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata è illogica nel momento in cui la Corte di appello ha affermato che Gaetano Leonardo (e coloro che, nel tempo, si erano avvicendati al comando del potere mafioso), il quale si era avvicendato nel potere mafioso, si era arrogato il potere di rilasciare il proprio nulla osta alternativamente all'imputato e a Ricca rdi (pagg. 4 e 46 della sentenza), per poi escludere in modo incomprensibile la penale rilevanza della condotta del solo Riccardi Vincenzo, titolare della "IMIC" (l'altra ditta di calcestruzzo avvantaggiata).

La Corte di appello, così facendo, avrebbe omesso di considerare che la posizione dell'imputato era di totale soggezione ai voleri dei ricattatori, piuttosto che di complice coinvolgimento con reciproche utilità, nonostante lo stesso giudice di merito avesse omesso di spiegare le modalità attraverso le quali l'associazione per delinquere di tipo mafioso avrebbe indirizzato le forniture di calcestruzzo alle imprese, anche considerando che il bacino di utenza della realtà economica locale era costituito interamente da privati. Vi era invece l'impresa "Sicil concrete" riferibile a Filippo Gangi, secondo le sentenze di merito, che aveva ricevuto le commesse dell'università Kore (pag. 234 sentenza di primo grado).

Tale impresa era presente a Calascibetta (pagg. 224/226) e sarebbe stata appoggiata sul piano commerciale dal potere mafioso, sicché vi sarebbe un'illogicità della sentenza su tale punto, per il fatto che la mafia avrebbe appoggiato un concorrente di Di Venti. Inoltre, la Corte di appello non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine al fatto che Filippo Arena, su segnalazione di Calogero Rinaldi (affine di Bruno) aveva affidato alla ditta dei Gangi la fornitura del calcestruzzo per il parco eolico e lo stesso Bruno era intervenuto solo per far "mettere a posto" la ditta di Gangi e non già per impedirne la presenza a Calascibetta; infatti, non sono stati compiuti attentati ai suoi danni.

Secondo il ricorrente, dall'analisi del fascicolo, l'unico episodio contestato, nel quale astrattamente vi era stata una condotta riferibile alla "messa a posto", riguardava un imprenditore palermitano, ma lo stesso episodio non era stato approfondito e riscontrato: su tale punto, infatti, il giudice di merito aveva affermato che le dichiarazioni di La Delia sarebbero state riscontrate da quelle di Leonardo Angelo, senza però considerare che le une erano state rese il 24 marzo 2017 e le altre risalivano al 3 luglio 2001 (ed erano, quindi, conosciute da tutti, compreso La Delia Carmelo, essendo state rese note nei procedimenti in cui erano state usate).

Anche le censure difensive sull'interessamento di Giuseppe di Venti in favore di Giuseppe La Delia, fratello di Carmelo e Salvatore La Delia, per indurre Giovanni Monachino (sodale dell'associazione per delinquere di tipo mafioso riconducibile alla cosca di Pietraperzia) a desistere dal tentativo di estorcere il "pizzo" per un appalto nel territorio di sua competenza, non sarebbero state esaminate dalla Corte di appello. Sul punto, il collaboratore Carmelo La Delia aveva affermato che il fratello, per sdebitarsi del fattivo intervento del ricorrente, lo avrebbe ricompensato girandogli un assegno paro a euro 2.500,00.

In particolare, la difesa aveva eccepito che Carmelo e Salvatore La Delia avevano intensi rapporti con la cosca di Pietraperzia, che gli consentivano di poter direttamente intercedere presso il Monachino in favore del fratello costruttore con ben maggiore incisività di quanto ne poteva avere Giuseppe Di Venti.Inoltre, la causale della girata dell'assegno evocato da La Delia andava individuata nei progressi crediti vantati da Di Venti per forniture di calcestruzzo a Giuseppe La Delia, come era stato dimostrato dalla inclusione di tale titolo di credito nella contabilità redatta ed acquisita agli atti delle indagini preliminari (pagina 105 della sentenza di primo grado).

Altro punto del ricorso attiene alla figura di Carmelo Bruno e dell'atteggiamento protettivo da lui tenuto in favore di Di Venti dalle pretese estorsive avanzate prima da Giovanni Mattiolo e poi da Salvatore Seminara, onde inferirne la contiguità dell'imprenditore con la cosca calatina. In merito a tale questione, vi sarebbe stato un disinteresse della Corte di appello, nonostante lo stesso giudice di primo grado avesse evocato le dichiarazioni rese da Salvatore Oglialoro circa un incontro tra Di Venti e Salvatore Seminara, nel corso del quale quest'ultimo aveva criticato la gestione dei rapporti tra Bruno e Di Venti, suscitando il nervosismo di Bruno e il pianto dell'imprenditore (pagina 30 della sentenza di primo grado); inoltre, il giudice di primo grado aveva affermato che vi era stato disinteresse di Bruno circa la gestione e la distribuzione del provento delle estorsioni subite dagli imprenditori della provincia, avendo quale unico fine quello di mantenere l'autonomia operativa e soprattutto economica della cosca di Calascibetta (pagina 34 della sentenza di primo grado e pagina tre della sentenza d'appello).

Da questi elementi si evinceva non la finalità di tutelare gli interessi dell'imprenditore, quanto piuttosto quella del mantenimento dell'assoluto incontrastato controllo delle attività economiche soggette al pizzo coattivo (pagina 32 della sentenza impugnata). Se ne doveva dedurre, in definitiva, uno stato di soggezione del ricorrente nei confronti dei numerosi estortori, anche considerando che il giudice di merito non aveva saputo spiegare le modalità con le quali l'organizzazione mafiosa aveva impedito la libera concorrenza degli altri imprenditori nell'acquisizione di commesse di forniture di calcestruzzo, atteso che le sentenze di merito hanno dato conto dell'incontrastata presenza nel mercato di riferimento della società "Sicil Concrete". 3.2.

Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., perché i principi giurisprudenziali in tema di concorso esterno in associazione mafiosa e di discrimine fra l'imprenditore "colluso" e l'imprenditore "vittima" avrebbero dovuto imporre di esaminare il rapporto sinallagmatico tra la consorteria criminale e il Di Venti, atteso che da tutti gli elementi emersi nel procedimento, evidenziati dalle sentenze di merito, restava escluso che tale condotta avesse influito in minima parte sulla efficacia causale al mantenimento o al rafforzamento del sodalizio dedito esclusivamente alle estorsioni.

Secondo il ricorrente, quindi, vi sarebbe un conflitto della sentenza impugnata con la giurisprudenza di legittimità espressa dalle Sezioni unite nei processi "Carnevale", "Mannino" e "Impastato", rispettivamente nel 2002, nel 2005 e nel 2015, sul concorso esterno nell'associazione mafiosa, per la quale il contributo del concorrente esterno deve porsi come frammento di una concreta utilità per la realizzazione di una delle molteplici attività esecutive del programma criminoso, così da realizzare una contribuzione percepibile al mantenimento in vita nell'organismo criminale.

Nel caso di specie, invece, l'imputato, a fronte del periodico pagamento del "pizzo" (in natura, mediante forniture gratuite di calcestruzzo, o in denaro), non aveva conseguito alcun vantaggio illecito in termini di acquisizione di supremazia commerciale, ottenuta mediante il violento allontanamento di eventuali concorrenti del mercato territoriale del calcestruzzo, aspirando unicamente ad assicurare la sopravvivenza della propria azienda. Del pari erronea si rivelava l'asserita conclusione di un contratto illecito, perché la prestazione sinallagmatica presuppone di necessità una condizione di parità di autodeterminazione da parte dei contraenti, requisiti entrambi esclusi con riguardo al Di Venti, che ha sempre dovuto cedere alle condizioni impostegli dai suoi aguzzini. 3.3.

Con il terzo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 157 e ss. cod. pen., perché, in ordine alla prescrizione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che i collaboratori di giustizia si erano fermati a riferire fatti fino all'anno 2001; successivamente, vi erano stati soltanto due episodi relativi alle intimidazioni subite da Fabrizio Gangi del 2016 e da Filippo Gangi nel 2013, sulla cui palese inconsistenza si è già detto; pertanto, secondo il ricorrente, sarebbe necessario applicare la disciplina antecedente la novella introdotta dalla legge n. 251 del 2005, con conseguente annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per estinzione del reato.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

Il ricorso di Bruno è infondato in tutti i motivi che essendo tutti inerenti il profilo probatorio del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. vengono qui trattati unitariamente. La Corte di appello ha preliminarmente evidenziato che, dalle emergenze ricavabili dalle numerose pronunce giurisprudenziali sul punto, era possibile evincere l'operatività nel territorio della provincia di Enna dell'associazione per delinquere di tipo mafioso definita "cosa nostra", storicamente articolata in cinque famiglie insediate in Enna, Barrafranca, Pietraperzia, Villarosa e Calascibetta.

La Corte territoriale, poi, ha evidenziato che, le conversazioni intercettate il 14 novembre 2016 tra Oglialoro Salvatore (il quale era risultato appartenere all'associazione di tipo mafioso riferibile alla famiglia di Leonforte e non era consapevole delle attività tecniche in corso di esecuzione) e Bonanno Giuseppe avevano disvelato elementi utili a fare chiarezza riguardo alla posizione di Bruno, posto che il primo aveva affermato che l'imputato apparteneva a "cosa nostra". Anche dalle intercettazioni del 18 novembre 2016 tra lo stesso Bonanno e Oglialoro Paolo (figlio del predetto Salvatore) era emerso che Bruno fosse colui che comandava sul territorio di Calascibetta (risultando secondo solo al capomafia Seminara Salvatore).

Infine, dalle intercettazioni effettuate il giorno 1 giugno 2015 tra Oglialoro Salvatore, la moglie, Barbera Maria Giuseppa, e la figlia Claudia, era emerso che il primo, spinto dalla necessità di sanare un diverbio insorto tra il genero e un terzo soggetto di Calascibetta per questioni inerenti uno sconfinamento di cavalli, aveva ipotizzato di rivolgersi a Bruno, non escludendo comunque la possibilità di ricorrere direttamente a Seminara (definito "zu Turiddu"). Secondo la Corte di appello, la bontà di tali dichiarazioni non poteva essere messa in discussione dal fatto che i relativi contenuti potessero essere stati influenzati dal colloquio investigativo intercorso tra Oglialoro e un poliziotto il 13 novembre 2015, posto che lo stesso si era già espresso in passato in termini del tutto sovrapponibili a quelli utilizzati dagli interlocutori in occasione delle attività tecniche risalenti a epoca successiva.

Successivamente, dall'intercettazione del 3 marzo 2016 era emerso che Oglialoro aveva raccontato a Bonanno che Bruno e Di Venti erano stati convocati da Seminara, il quale li aveva richiamati per problemi relativi a forniture di calcestruzzo dallo stesso autorizzate. Con riferimento alle dichiarazioni rese da La Delia (persona definitivamente condannata per il reato di associazione di tipo mafioso, commesso fino al 2001, e per vari episodi estorsivi aggravati dal c.d. metodo mafioso, commessi in concorso 11 o con Leonardo, vertice della famiglia mafiosa di Enna, e Mattiolo, soggetto deputato dal sodalizio a porre in essere le estorsioni quando Leonardo era stato allontanato dal territorio per vicissitudini giudiziarie), la Corte di appello ha evidenziato che lo stesso, sentito il 24 marzo 2017, aveva riferito di aver incontrato Bruno (presso Mattiolo), che si era a lui presentato in funzione vicaria rispetto a La Placa Calogero (alla cui famiglia lo stesso apparteneva) perorando l'esenzione dalle estorsioni 1f > degli imprenditori Venti e Falzone.

Il collaboratore, inoltre, aveva riferito che Bruno era colui che sottoponeva a estorsione le imprese che operavano a Calascibetta e si occupava di recapitare i messaggi di La Placa. Il giudice di merito, infine, ha evidenziato che le dichiarazioni di La Delia - secondo il quale Bruno era del tutto disinteressato alla spartizione dei ricavi illeciti raccolti a livello provinciale e alle faide che avevano creato opposizioni tra le rimanenti famiglie operanti sul medesimo territorio - avevano trovato riscontro nel contenuto delle intercettazioni prog. 23448 del 3 marzo 2016, dalle quali si evinceva che Oglialoro, riferendosi a Bruno, aveva affermato che questi era un personaggio abbastanza riservato nel panorama associativo che «mangiava da solo e non guardava nessuno».

Ulteriori elementi circa la partecipazione di Bruno all'associazione ex art. 416- bis cod. pen. erano emersi dalle intercettazioni eseguite nel corso delle indagini per il duplice omicidio di Signorino Marcellino e Alexandru Matei (avvenuto il 18 luglio 2015) e - nello specifico - dal contenuto del dialogo intercorso il 2 agosto 2015 tra Bruno Mario (figlio dell'imputato) e Folisi Camillo, nell'ambito del quale quest'ultimo si voleva sincerare del fatto che il padre del primo non lo avesse considerato corresponsabile dei furti per i quali si riteneva che Marcellino fosse stato ucciso (vi era prova che lo stesso Folisi, il 12 agosto 2015, aveva poi incontrato l'imputato presso la sua azienda agricola, al fine di giurare ancora una volta la sua estraneità a tali furti).

Inoltre, Bruno Mario aveva affermato che, preliminarmente alla commissione del duplice omicidio, persone estranee al paese si erano rivolte al padre al fine di richiedergli la necessaria autorizzazione, ottenendo il relativo nulla osta. La Corte di appello, quindi, ha fornito ampia e ineccepibile motivazione ed ha evidenziato che tali emergenze dimostravano adeguatamente il ruolo di Bruno nella famiglia mafiosa di Calascibetta, secondo solo a Seminara. Si consideri, infatti, che la prova della partecipazione all'associazione di stampo mafioso può essere desunta, con metodo logico-induttivo, anche dall'accertata sussistenza di un rapporto gerarchico dell'interessato rispetto ai soggetti ritenuti sicuramente partecipi del sodalizio (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, Di Matteo, Rv. 282661).Dal contenuto delle intercettazioni era emerso l'effettivo esercizio di poteri di signoria mafiosa nell'ambito del territorio di riferimento.

Su tale punto, secondo il giudice di merito, apparivano particolarmente rilevanti le parole del figlio dell'imputato, Bruno Mario, il quale aveva riconosciuto il potere del padre di opporre il veto sul sopra citato progetto omicidiario, potere che poteva spettare solo a chi esercitava una signoria mafiosa sul territorio. Ai fini della configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso, infatti, è necessario (e sufficiente) che il sodalizio abbia conseguito, nel contesto di riferimento, una capacità intimidatrice effettiva e obiettivamente riscontrabile, che può esteriorizzarsi anche con atti non connotati da violenza o minaccia, essendo sufficienti comportamenti evocativi del prestigio criminale del gruppo (Sez. 6, n. 9001 del 02/07/2019, dep. 2020, Demasi, Rv. 278617).

Stante la pregnanza dei suddetti elementi indicati in sentenza nei confronti di Bruno Carmelo per dimostrare il suo pieno e costante inserimento nel sodalizio mafioso, tutte le altre questioni sollevate dal ricorrente sul piano probatorio hanno trovato implicita risposta da parte dei giudici nella motivazione esposta nella sentenza impugnata ed in quella di primo grado ivi richiamata, stante la regola della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, enunciata dall'art. 546, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., che rende non configurabile il vizio di legittimità allorquando, nella motivazione, il giudice abbia dato conto soltanto delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo convincimento, in quanto quelle contrarie devono considerarsi implicitamente disattese, perché del tutto incompatibili con la ricostruzione del fatto recepita e con le valutazioni giuridiche sviluppate in sentenza (Sez. 4, n. 36757 del 4/06/2004, Perino, Rv. 229688).

2. Il ricorso di Di Venti è fondato. A tal fine, giova evidenziare che integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della affectio societatis, instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno (Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455).

La figura del c.d. imprenditore colluso (e, quindi, colui il quale entra in rapporto sinallagmatico con l'associazione, tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità) si . /f/ deve, però, differenziare dalla figura del c.d. imprenditore vittima, colui il quale, soggiogato dall'intimidazione, non tenta di venire a patti con il sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a ridurre tale danno (Sez. 5, n. 39042 del 01/10/2008, Samà, Rv. 242318).

La differenza tra le due figure si colloca quindi nel diverso atteggiarsi dal punto di vista materiale e psicologico del rapporto del singolo con la societas sceleris: l'imprenditore vittima si trova in uno stato di timore o soggezione, derivante dalla forza intimidatrice dispiegata dall'associazione mafiosa, che ne elide - o ne vizia - la volontà e che lo costringe o lo induce a venire a patti con la consorteria, al fine di evitare nocumenti o anche soltanto di scongiurare un maggior danno. L'imprenditore può, invece, reputarsi "colluso" allorquando abbia posto in essere condotte nell'ambito di un piano di sostanziale parità con il proprio interlocutore, cioè aderisca alla "clausola contrattuale" impostagli dalla societas - sia pure economicamente svantaggiosa - non perché coartato dall'intimidazione mafiosa, ma per propria libera decisione e nella prospettiva di trarre dei vantaggi per la propria azienda dallo scendere a patti con l'organizzazione criminale.

Nel primo caso, il privato versa in uno stato di soggezione nei confronti della consorteria (che, quindi, vizia a monte l'assetto dei reciproci interessi), nel secondo, l'imprenditore non si trova in uno stato di timore psicologico nei confronti dell'altro contraente, ma accetta di versare le somme quale mera clausola di un accordo sinallagmatico improntato alla logica del do ut des, in forza del quale egli si impegna a dare, in cambio di ritorni favorevoli per la propria attività economica. Nel caso di specie, la Corte di appello non si è attenuto, a tali coordinate ermeneutiche, considerando che non si chiariscono le modalità attraverso le quali "cosa nostra" avrebbe indirizzato le forniture di calcestruzzo alle due imprese calatine, soprattutto in considerazione del fatto che il bacino della loro utenza era costituito da privati.

Tanto più che la più recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 49744 del 7/12/2022, Petrillo, Rv. 283840) ha precisato che ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la verifica ex post del contributo causale riconducibile alla condotta atipica del concorrente esterno deve essere apprezzata in relazione alla finalità tipiche dell'associazione, prescindendo dalle condizioni di eventuale fibrillazione o crisi strutturale del sodalizio. La condotta del concorrente esterno - per essere punibile - non deve tendere ad un incremento della semplice potenzialità operativa dell'organismo criminoso (altrimenti si rientra nel paradigma di punibilità del mero accordo, con ricadute percepibili solo in ambito psicologico, non sufficiente a realizzare l'evento descritto nella decisione da ultimo citata) ma deve porsi come frammento (la realizzazione 14 tJ dello scopo è necessariamente parziale e frammentaria) di una concreta utilità per la realizzazione di una delle molteplici attività espressive del programma criminoso, sì da realizzare una contribuzione percepibile al mantenimento in vita dell'organismo criminale.

Vi sono infatti compiti che - per le loro caratteristiche - richiedono, in realtà, il loro affidamento (anche continuativo) proprio a soggetti non associati posto che per il raggiungimento degli scopi tipici del sodalizio mafioso - così come per garantirne la stessa esistenza - è necessaria una costante interazione tra il gruppo criminoso e persone disposte a realizzare per finalità personali concorrenti attività strumentali così accedendo alla realizzazione dell'offesa al bene giuridico protetto. In questo ordine di idee, la Corte di appello di Caltanissetta avrebbe dovuto dimostrare innanzitutto la persistenza e la continuità sia del sodalizio mafioso sia del rapporto di esso con la ditta del Di Venti nel corso del tempo, per come contestato, in epoca successiva al 2001 in modo da connotare i due episodi ritenuti intimidatori ai danni di Fabrzio Gangi nel 2016 e da Filippo Gangi nel 2013 in termini del contributo sopra enunciato, spiegando gl;elementi di prova da cui desumere le modalità attraverso le quali "cosa nostra" avrebbe indirizzato le forniture di calcestruzzo all'impresa di Di Venti.

3. All'914ccoglimento del ricorso di Di Venti segue il rinvio per nuovo giudizio dinanzi ad altra