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Sentenza — n. 5679/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for lack of admissible grounds regarding apparent lack of motivation in preventive confiscation cases.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5679/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared inadmissible two cassation appeals filed by relatives against a second-instance decision rejecting a request to revoke a preventive confiscation order. The appellants argued that the lower court's reasoning was merely apparent and lacked motivation regarding new technical assessments submitted to the court. The court ruled that the appeals were inadmissible because they merely reiterated arguments of merit without specifically challenging the existence or apparent nature of the motivation as required by law.

Regesto Legislator

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Art. 4, n. 1423/1956; Art. 3 ter, n. 575/1965: In preventive proceedings, cassation appeals are admissible only for violation of law, excluding manifest illogic; thus, appeals claiming apparent lack of motivation must specifically allege the absence or mere appearance of motivation, not simply reiterate merits arguments.

Parole chiave

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preventive confiscation appeal for cassation violation of law apparent lack of motivation reiterative appeal merits argument procedural inadmissibility motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 4, n. 1423/1956
Si deve aggiungere che "Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n.
Art. 3 ter, n. 575/1965
1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n.
Art. 125 cod. proc. pen.
Il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Murana ha denunciato, con l'unico motivo, la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per l'assenza di motivazione in relazione alle doglianze proposte con l'atto di appello.
Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
art. 125 cod. proc. pen
Il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Murana ha denunciato, con l'unico motivo, la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, Audino
Sez. 1, n. 21369 del 14/05/2008, Provenzano
234955; Sez. 1, n. 21369 del 14/05/2008, Provenzano, Rv.
Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci
Sez. 1, n. 544 del 21/01/1999, Barbangelo
260246; Sez. 1, n. 544 del 21/01/1999, Barbangelo, Rv.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MURANA SALVATORE nato a GELA il 26/12/1955 GIANNONE CONCETTA nato a GELA il 12/02/1959 MURANA NUNZIA nato a GELA il 27/09/1976 MURANA GRAZIANA nato a GELA il 06/07/1979 QUATTROCCHI SALVATORE nato a GELA il 21/02/1971 avverso il decreto del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Luigi Birritteri che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto depositato in data 25 febbraio 2022 la Corte di appello di Caltanissetta ha respinto l'appello proposto da Salvatore, Nunzia e Graziana Murana, Concetta Giannone e Salvatore Quattrocchi avverso il decreto 9 luglio - 23 agosto 2021 con cui il Tribunale di Caltanissetta aveva respinto la richiesta degli stessi di revoca della misura di prevenzione della confisca di vari cespiti patrimoniali.

2. Hanno presentato ricorso per cassazione, con distinti atti di impugnazione, Salvatore Murana, da una parte, e Nunzia e Graziana Murana, Concetta Giannone e Salvatore Quattrocchi, dall'altra. 2.1. Il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Murana ha denunciato, con l'unico motivo, la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per l'assenza di motivazione in relazione alle doglianze proposte con l'atto di appello. La richiesta di revoca della confisca era stata fondata su nuove prove documentali, rilevanti ai fini del giudizio di proporzione tra il valore dei beni e i redditi leciti. 2.2. Il ricorso presentato nell'interesse di Nunzia e Graziana Murana, Concetta Giannone e Salvatore Quattrocchi ha denunciato, con l'unico motivo, la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per l'assenza di motivazione in relazione alle doglianze proposte con l'atto di appello. La richiesta di revoca della confisca era stata fondata su nuove prove documentali, rilevanti ai fini del giudizio di proporzione tra il valore dei beni e i redditi leciti.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. Il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi.

1. Il procedimento riguarda richiesta di revoca di confisca disposta dal Tribunale di Caltanissetta con decreto depositato in data 11 maggio 2012; in ragione della data della proposta di confisca, antecedente al 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del d.lvo n. 159/2011, la normativa applicabile è quella anteriormente vigente, dettata dalla legge n. 1423/1956, come disposto dall'art. 117 del menzionato decreto legislativo. In particolare, si è affermato che "Il provvedimento di confisca deliberato ai sensi dell'art. 2-ter, comma terzo, L. 31 maggio 1975 n. 575 è suscettibile di revoca "ex tunc" a norma dell'art. 7, comma secondo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423 allorché sia affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita"; inoltre/ la relativa istanza, inerendo all'ambito della rivedibilità del giudicato di cui agli artt. 630 e ss. cod. proc. pen., postula l'acquisizione di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, ovvero l'inconciliabilità di diversi provvedimenti giudiziari, oppure che il procedimento di prevenzione si fondi su atti falsi o su un altro reato, elementi, comunque, tutti preordinati a dimostrare l'insussistenza di uno o più dei presupposti del provvedimento di confisca (Sez.

U, n. 57 del 19/12/2006, Auddino, Rv. 234955; Sez. 1, n. 21369 del 14/05/2008, Provenzano, Rv. 240094). Si deve aggiungere che "Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 1956, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente" (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 544 del 21/01/1999, Barbangelo, Rv. 212946).

2. La censura proposta dai ricorrenti rileva che il provvedimento impugnato, da una parte, aveva dato atto che la richiesta era stata fondata su nuovi accertamenti tecnici e, dall'altra, aveva ritenuto che detti accertamenti non fossero fondati su nuovi elementi oggettivi, e quindi ha denunciato "la contraddittorietà dell'assunto tra le premesse e le raggiunte conclusioni" e il carattere della motivazione "assertiva ed apparente e quindi inesistente, avendo sostenuto, in un passo, che il concetto di prova nuova deve essere limitato alla sola prova tecnologica".

I ricorsi hanno carattere reiterativo ed eccentrico rispetto ai limiti entro i quali è consentito, nella presente materia, l'impugnazione con ricorso per cassazione. A fronte della motivazione dei conformi provvedimenti dei giudici del merito, che hanno ritenuto la richiesta di revoca fondata, non su elementi probatori nuovi bensì, su una nuova valutazione di dati già sottoposti al vaglio dei giudici della prevenzione, i ricorsi hanno reiterato la deduzione secondo la quale la richiesta di revoca era fondata su recenti consulenze tecniche, così rimanendo nell'ambito di una argomentazione di merito e senza alcuna specifica critica funzionale ad una censura di assenza o mera apparenza della motivazione.

3. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t