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Sentenza — n. 5054/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution order for increasing sentence due to failure to apply statutory continuation rule correctly.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5054/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica successfully appealed an execution order that increased the defendant's total sentence. The lower court revoked a prior judgment regarding one escape incident but incorrectly recalculated the remaining penalties without accounting for the statutory rule of continuation established in a separate earlier ruling. The Supreme Court found this procedural error created a paradoxical aggravation of the total punishment and annulled the order with remittal for a correct calculation.

Regesto Legislator

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Art. 669, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 10, cod. pen.: When a judgment is partially revoked under Art. 669, the executing judge must re-determine the total penalty applying the rule of continuation if a prior judgment already established it, ensuring the aggregate sentence does not increase due to procedural errors.

Parole chiave

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execution order revocation rule of continuation partial sentence revocation paradoxical sentence increase procedural error in sentencing Cassazione annulment statutory continuation adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 669, comma 1, cod. proc. pen.
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell'esecuzione, in conformità alla richiesta del Procuratore della Repubblica con riferimento alla posizione di Nassroallah Adil, revocava, ai sensi dell'art. 669, comma 1, cod.
art. 669 cod. proc. pen
In effetti, la sentenza del 26/5/2021 è stata, sì, revocata ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MODENAnel procedimento a carico di: NASSROALLAH ADIL nato il 01/01/1983 avverso l'ordinanza del 16/06/2022 del TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; lette le conclusioni del PG Alessandro Cimmino che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell'esecuzione, in conformità alla richiesta del Procuratore della Repubblica con riferimento alla posizione di Nassroallah Adil, revocava, ai sensi dell'art. 669, comma 1, cod. proc. pen., la propria sentenza del 26/5/2021, definitiva il 4/1/2022, nella parte relativa all'evasione del 21/5/2018 e rideterminava la pena inflitta con tale sentenza - che aveva giudicato anche altri episodi di evasione - in anni uno e giorni dieci di reclusione.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, deducendo erronea applicazione della legge penale e processuale. Il Giudice dell'esecuzione aveva correttamente revocato la sentenza del 26/5/2021, in quanto la pena per l'episodio di evasione giudicato nella diversa sentenza era stata fissata in misura superiore (anni uno di reclusione, mentre la sentenza del 13/5/2021 aveva irrogato la pena di mesi otto di reclusione); tuttavia, aveva errato nel rideterminare la pena per i restanti episodi oggetto della sentenza parzialmente revocata adottando una pena base per uno di essi, senza tenere conto che tra l'episodio del 21/5/2018 (oggetto delle due pronunce) e gli altri episodi era già stata riconosciuta la continuazione; inoltre, il giudice aveva omesso di disporre l'esecuzione della sentenza del 13/5/2021. L'esito dell'ordinanza era un aggravamento della pena complessiva.

3. Nella requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. Il giudice dell'esecuzione, rideterminando autonomamente la pena per i tre episodi di evasione del 24/4/2018, dell'11/5/2018 e del 12/5/2018 giudicati con la sentenza del 26/5/2021 parzialmente revocata, ha determinato un effetto paradossale, aumentando la pena complessiva per i quattro episodi di evasione. In effetti, la sentenza del 26/5/2021 è stata, sì, revocata ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen. con riferimento alla condanna per l'episodio di evasione del 21/5/2018, ma non nell'affermazione che tra i quattro episodi di evasione sussisteva il vincolo della continuazione.Di conseguenza, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto rideterminare la pena complessiva per i quattro episodi tenendo conto della sentenza del 13/5/2021, che aveva fissato la pena per l'episodio del 21/5/2018 in mesi otto di reclusione. L'ordinanza impugnata, in definitiva, deve essere annullata con rinvio per permettere al giudice dell'esecuzione di determinare la pena complessiva derivante dalle due sentenze di condanna.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Modena. Così deciso il 21 dicembre 2022 Il Consigliere estensor