Cassation annuls execution order due to failure to notify hearing date, violating absolute nullity rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Tribunal of Lodi's execution order and remanded the case for a new trial. The lower court had revoked a public utility labor sanction because the defendant only completed 111 of the required 170 hours. The appellant argued the order was void because she was never notified of the hearing date, a procedural defect the Court held constitutes an absolute nullity requiring automatic review regardless of the stage of proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, comma 3; Art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.: The failure to notify the interested party of the hearing date in execution proceedings constitutes an absolute nullity of general order, detectable ex officio in any stage of the process.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE GIGLIO MARIA CHIARA nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 14/11/1984 avverso l'ordinanza del 10/12/2021 del TRIBUNALE di LODIudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/sentitsa, le conclusioni del PG P Il Procuratore generale, Francesca Romana Pirrelli, chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Lodi.
RITENUTO IN FATTO
1. De Giglio Maria Chiara ricorre avverso l'ordinanza del 10 dicembre 2021 del Tribunale di Lodi che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, precedentemente disposta ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 dal Tribunale di Lodi con sentenza dell'il agosto 2018, definitiva 1'8 gennaio 2019, quale sanzione sostitutiva della pena di mesi due, giorni venti di arresto ed euro 1.350,00 di ammenda. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che la condannata, senza alcuna valida ragione, aveva svolto solo parzialmente (111 ore in luogo delle 170 ore previste dal provvedimento di condanna) i lavori di pubblica utilità.
2. La ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 666, comma 3, e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché non le era stato notificato il decreto di fissazione udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Nel procedimento di esecuzione, l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020, dep. 2021, D'Alfonso, Rv. 280189). Tale nullità, pertanto, travolge il provvedimento impugnato, che deve essere annullato/ x-riís, C4-: pco., fq elegirvnjo L'nv113 , (1t. SJ2, 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lodi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lodi. Così