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Sentenza — n. 1832/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against fine-only sentence by ruling it remains appealable when originally detention was substituted.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1832/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's order dismissing the appeal, ruling that a sentence imposing only a fine is appealable when it substitutes for a suspended detention penalty. The appellant argued the lower court's decision was final because only a fine was imposed, while the prosecution contended the order fell outside the scope of protected acts. The court held that substituting a fine for detention does not eliminate the original detention condemnation, preserving the right to a second instance review.

Regesto Legislator

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Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 53, legge n. 689/1981: A sentence imposing a fine as a substitute for detention remains appealable because the original detention condemnation persists and the appeal limit applies only to fines originally imposed.

Parole chiave

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substituted detention penalty appealability of fine second degree of jurisdiction substitution of arrest criminal procedure appeal guida nonostante revoca della patente infrazione alle norme della circolazione abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
È vero, infatti, che, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., sono inappellabili le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda.
Art. 53, legge n. 689 del 1981
La sostituzione della sanzione penale dell'arresto è avvenuta in forza del disposto dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n.
Art. 23 d.l. n. 137 del 2020
Il Procuratore generale, nella requisitoria rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Tale constatazione determina il conseguente rilievo di erroneità della valutazione compiuta dalla Corte di appello di Bari nell'ordinanza del 15 aprile 2022, in cui ha considerato non appellabile la sentenza resa dal Tribunale, per tale ragione disponendo, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.
art. 650 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe, resa il 4 novembre 2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari ha giudicato, con rito abbreviato, Giuseppe Bagordo - imputato del reato di cui all'art. 650 cod. pen., per non avere ottemperato al provvedimento n.
art. 650 cod. proc. pen
Con il primo motivo si è dedotta la mancanza della prova dell'elemento oggettivo del reato, per essere l'ordine in questione al di fuori di quelli tutelati con l'art. 650 cod. proc. pen.
artt. 125 cod. proc. pen
Con il secondo motivo si è prospettata la nullità della decisione per mancanza di motivazione in ordine ai criteri dosimetrici adottati e conseguente violazione degli artt. 125 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Con il quinto motivo si è lamentata la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., sussistendo i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 7902 del 03/02/1995, Bonifazi
- il sacrificio del secondo grado di merito del giudizio (v., nel solco tracciato da Sez. U, n. 7902 del 03/02/1995, Bonifazi, Rv.
Sez. 3, n. 14738 del 11/02/2016, Lupo
201546 - 01, fra le altre, Sez. 3, n. 14738 del 11/02/2016, Lupo, Rv.
Sez. 4, n. 45751 del 08/11/2012, Longo
266833 - 01; Sez. 4, n. 45751 del 08/11/2012, Longo, Rv.
Sez. 1, n. 10735 del 05/03/2009, Provvidenti
253645 - 01; Sez. 1, n. 10735 del 05/03/2009, Provvidenti, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BAGORDO GIUSEPPE nato a MONOPOLI il 11/05/1968 avverso la sentenza del 04/11/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA, ha concluso chiedendo, con requisitoria rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché in fatto non sussiste;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, resa il 4 novembre 2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari ha giudicato, con rito abbreviato, Giuseppe Bagordo - imputato del reato di cui all'art. 650 cod. pen., per non avere ottemperato al provvedimento n. 1800063470 legalmente emesso dal Prefetto di Bari e notificatogli il 19 febbraio 2019, con cui veniva disposta la consegna della patente di guida di Bagordo, sospesa per la durata di mesi dodici a seguito di sinistro stradale, fatto commesso in Monopoli, il 25 febbraio 2019 - e lo ha ritenuto responsabile del reato ascrittogli condannandolo, applicata la diminuente per il rito, alla pena di mesi due di arresto, sostituita con la pena pecuniaria di euro 15.000,00 di ammenda.

2. Avverso questa decisione Bagordo, per il tramite del suo difensore, ha proposto appello chiedendone la riforma sulla scorta di cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo si è dedotta la mancanza della prova dell'elemento oggettivo del reato, per essere l'ordine in questione al di fuori di quelli tutelati con l'art. 650 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si è prospettata la nullità della decisione per mancanza di motivazione in ordine ai criteri dosimetrici adottati e conseguente violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 133 cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo è stata evidenziata l'illogicità della motivazione per avere - la decisione - ritenuto il fatto connotato da estrema gravità. 2.4. Con il quarto motivo si è denunciata la violazione di legge relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.5. Con il quinto motivo si è lamentata la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., sussistendo i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.

3. La Corte di appello di Bari, con ordinanza del 15 aprile 2022, ha qualificato l'appello come ricorso per cassazione, avendo ritenuto che il mezzo sia stato proposto avverso una sentenza inappellabile.

4. Il Procuratore generale, nella requisitoria rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall'art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto, esulando l'ordine del Prefetto posto alla base della fattispecie dall'ambito tutelato dall'art. 650 cod. pen.5. La difesa del ricorrente ha rassegnato una successiva memoria con cui ha concluso nello stesso senso prospettato dall'Autorità requirente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Come emerge dagli elementi già enucleati nella parte narrativa, con la sentenza avverso la quale Bagordo ha proposto impugnazione, il giudice di primo grado, ritenutolo responsabile del reato di cui all'art. 650 cod. pen., lo ha condannato alla pena di mesi due di arresto, sostituita con la pena pecuniaria di euro 15.000,00 di ammenda. La sostituzione della sanzione penale dell'arresto è avvenuta in forza del disposto dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, al lume del quale il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di sei mesi, può sostituirla con la pena pecuniaria della specie corrispondente, secondo i criteri di ragguaglio pure indicati dalla norma.

2. Tale constatazione determina il conseguente rilievo di erroneità della valutazione compiuta dalla Corte di appello di Bari nell'ordinanza del 15 aprile 2022, in cui ha considerato non appellabile la sentenza resa dal Tribunale, per tale ragione disponendo, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione. È vero, infatti, che, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., sono inappellabili le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda. È, però, del pari assodato che nel caso oggetto di scrutinio, la condanna ha avuto riguardo la pena dell'arresto sostituita, ex art. 53 legge n. 689 del 1981 cit., con la pena pecuniaria dell'ammenda: e, in coerenza con il consolidato indirizzo interpretativo maturato sul punto, deve affermarsi che la sentenza di condanna a sanzione pecuniaria sostitutiva di pena detentiva è appellabile, in quanto il limite previsto dall'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. si riferisce alle sole sentenze di condanna a pena originariamente prevista come ammenda, non anche a quelle di condanna per contravvenzione con cui sia stata inflitta la pena dell'ammenda, in tutto o in parte, come sanzione sostitutiva dell'arresto.

In effetti, l'applicazione della sanzione sostitutiva non elide la condanna alla pena detentiva, ma la presuppone e ne resta vincolata, la valutazione dell'opportunità della sua sostituzione con la sanzione pecuniaria essendo rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice del merito quale sanzione più idonea (come in concreto prescelta fra quelle contemplate dall'indicata norma) per favorire il reinserimento sociale del condannato. Si consideri, inoltre, che, in siffatta ipotesi, sussiste la possibilità di revoca della sanzione sostituita, ai sensi dell'art. 72 della stessa legge n. 689 del 198 cit.

In definitiva, non può ritenersi ammissibile - per tale diverso ambito, d'altronde non espressamente ricompreso in quello configurato dall'art. 593, comma 3, cit. - il sacrificio del secondo grado di merito del giudizio (v., nel solco tracciato da Sez. U, n. 7902 del 03/02/1995, Bonifazi, Rv. 201546 - 01, fra le altre, Sez. 3, n. 14738 del 11/02/2016, Lupo, Rv. 266833 - 01; Sez. 4, n. 45751 del 08/11/2012, Longo, Rv. 253645 - 01; Sez. 1, n. 10735 del 05/03/2009, Provvidenti, Rv. 242879 - 01). La sentenza oggetto di esame è, quindi, da considerarsi appellabile.

3. L'acclarata appellabilità della sentenza emessa dal Tribunale di Bari comporta, in primo luogo, la necessità di annullare senza rinvio il provvedimento con cui la Corte di appello di Bari, affermando l'opposto, ha disposto la trasmissione degli atti in questa sede e, in secondo luogo, l'ineludibile conseguenza di procedere alla corretta qualificazione del mezzo esperito dal difensore di Bagordo quale appello, con la correlativa disposizione di ritrasmissione degli atti alla Corte territoriale affinché esamini l'impugnazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza della Corte di appello di Bari in data 15.04.2022. Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per il prosieguo