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Sentenza — n. 1451/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls surveillance court order due to failure to notify defense counsel of hearing date.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1451/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Surveillance Court's order declaring a home detention request inadmissible because the hearing notice was sent to the wrong lawyer. The appellant argued that the decree fixing the hearing was not properly notified to his appointed defense counsel, violating procedural rights. The court ruled that in suspended execution proceedings, the notice must go to the defense attorney who assisted during the original trial, ensuring continuity of legal representation.

Regesto Legislator

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Art. 656, comma 10, cod. proc. pen.; Art. 97 cod. proc. pen.: The notice of the hearing for the request of alternative measures in suspended execution proceedings must be served to the defense counsel who assisted the convicted person in the trial phase, ensuring continuity of defense.

Parole chiave

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suspended execution proceedings home detention request notification of hearing defense counsel continuity procedural nullity surveillance court order contradictory proceedings minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 656, comma 10, cod. proc. pen.
La situazione non è diversa nel caso di procedimento di cui all'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. ove si ravvisano le medesime esigenze di continuità ed effettività della difesa tecnica.
Art. 97 cod. proc. pen.
Vittorio Platì, designato quale difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 cod. proc. pen., mentre risulta che nella fase del giudizio Marcianò è stato assistito dall'avv.
Art. 656, commi 1, 5 e 6, cod. proc. pen.
Con ordinanza del 21 ottobre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, decidendo nel procedimento instaurato su impulso della Procura della Repubblica di Lamezia Terme ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod.
art. 97 cod. proc. pen
Vittorio Platì, designato quale difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 cod. proc. pen., mentre risulta che nella fase del giudizio Marcianò è stato assistito dall'avv.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 2982 del 07/11/2019, dep. 2020, Gasnni, Rv. 278467
Sez. 1, n. 21761 del 27/05/2014, De Marzio, Rv. 262306
Si tratta di orientamento conforme a Sez. 1, n. 21761 del 27/05/2014, De Marzio, Rv. 262306.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARCIANO MARIO nato a LAMEZIA TERME il 12/12/1998 avverso l'ordinanza del 21/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 ottobre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, decidendo nel procedimento instaurato su impulso della Procura della Repubblica di Lamezia Terme ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. riguardo a Mario Marcianò, ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare per essere la pena residua superiore a due anni. Tenuto conto di plurime e recenti violazioni delle prescrizioni imposte a Marcianò, ritenute indicative della sua incapacità itd; attenersi al rispetto delle regole e della sua pericolosità sociale, oltre che di numerosi controlli di polizia eseguiti mentre si trovava in compagnia di pregiudicati nel periodo 2016 - 2021, il Tribunale ha rigettato le istanze di concessione delle altre misure alternative.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Mario Marcianò, per mezzo del proprio difensore Avv. Antonio Larussa, articolando un unico motivo con il quale ha dedotto la nullità del provvedimento per omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale di sorveglianza. Il ricorrente ha evidenziato come il decreto di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale catanzarese, in esito alla trasmissione degli atti da parte della Procura della Repubblica di Lamezia Terme a norma dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., non sia stato notificato al difensore del condannato nella fase del giudizio, Avv. Antonio Larussa (destinatario anche della notifica dell'ordine di carcerazione) ma ad altro difensore designato d'ufficio. La mancata partecipazione del difensore che avrebbe dovuto essere destinatario della notifica dell'avviso di udienza ha determinato la nullità eccepita in quanto, in assenza di nomina di altro difensore per la fase esecutiva, il condannato doveva ritenersi assistito dal difensore della fase di merito.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, anche in conformità alle conclusioni dei Procuratore generale, deve essere accolto.

2. Dalla verifica del fascicolo processuale risulta, in effetti, che la notifica del decreto di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale di sorveglianza è stata effettuata nei confronti del solo avv. Vittorio Platì, designato quale difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 cod. proc. pen., mentre risulta che nella fase del giudizio Marcianò è stato assistito dall'avv. Antonio Larussa al quale è stato notificato l'ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale provvedimento di sospensione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lannezia Terme il 10 giugno 2021.

3. Deve trovare applicazione e deve essere ribadito quanto deciso da Sez. 1, n. 2982 del 07/11/2019, dep. 2020, Gasnni, Rv. 278467, ossia che «l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la trattazione, davanti al tribunale di sorveglianza, dell'istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione presentata a seguito della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena, deve essere notificato, in assenza di diversa nomina dell'interessato, al difensore che ha assistito il condannato nella fase di cognizione». Si tratta di orientamento conforme a Sez. 1, n. 21761 del 27/05/2014, De Marzio, Rv. 262306.

La notifica eseguita nei confronti dell'avv. Platì è avvenuta in difformità a tale orientamento e ha determinato la mancata regolare instaurazione del contraddittorio e la mancata esecutività dell'ordinanza emessa all'esito del procedimento. A seguito dell'istanza derivante dall'ordine di esecuzione sospeso, l'art. 656, commi 1, 5 e 6, cod. proc. pen. stabiliscono, in combinato disposto, che il provvedimento è notificato al condannato e al difensore nominato per la fase di esecuzione o, in difetto, al difensore che ha assistito il condannato nella fase del giudizio.

Ne consegue che, in mancanza di nomina di altro difensore da parte dell'interessato, legittimato alla proposizione dell'istanza è il difensore (tanto più, se di fiducia) del giudizio di merito dal quale è derivato l'ordine di esecuzione sospeso. In assenza di nomina di altro difensore, quindi, la notifica dell'udienza del procedimento di sorveglianza deve essere effettuata al difensore che ha assistito il condannato nel giudizio di merito, essendo inammissibile la sostituzione del difensore che è abilitato a dare impulso al procedimento con altro nominato d'ufficio nel contesto della medesima procedura.

La situazione non è diversa nel caso di procedimento di cui all'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. ove si ravvisano le medesime esigenze di continuità ed effettività della difesa tecnica. n 2 , Il difensore legittimato a partecipare al procedimento di sorveglianza, anche in questo caso ed in mancanza di diversa nomina da parte del condannato, deve ritenersi quello che ha assistito il medesimo nella fase di merito sussistendo, anche in questo caso, l'esigenza che non si verifichino cesure o ritardi nell'assistenza del condannato.

4. Da quanto esposto discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per la corretta instaurazione del contraddittorio camerale.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo g