Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal; appellant waived right to challenge detention home order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant voluntarily withdrew the petition on October 6, 2022. Although the appellant initially argued violations regarding the social danger assessment for a detention-at-home measure, they later ritually renounced the case. The court ruled that this withdrawal was not made without fault, thereby imposing the procedural costs and a fine of 500 euros on the appellant under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant ritually renounces the petition, and the party is not deemed to have acted without fault in determining the cause of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GJOKA PERPARIM nato il 13/11/1977 avverso l'ordinanza del 29/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 29 marzo 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di Perparim Gjoka ed intesa all'ammissione, in relazione alla pena detentiva indicata nel provvedimento di cumulo del 3 giugno 2020, alla misura alternativa della detenzione domiciliare ed ha, al contempo, dichiarato l'inammissibilità della richiesta di ammissione alla semilibertà.
2. Perparim Djoka ha proposto, con l'assistenza dell'avv. Giada Toti, ricorso per cassazione imperniato su un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento, specificamente, al formulato giudizio di pericolosità sociale.
3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
4. Il 6 ottobre 2022 è pervenuta in Cancelleria la dichiarazione con cui il ricorrente — il quale aveva, in precedenza, depositato memoria con la quale aveva insistito nelle ragioni addotte con l'impugnazione — ha ritualmente rinunziato al ricorso.
5. Il ricorso è, pertanto, inammissibile per sopravvenuta rinunzia.
6. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte /1( costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 500,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così dec