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Sentenza — n. 792/2023 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses prosecutor's appeal, ruling suspension revocation requires prior fixing of compensation deadline.

Numero d'incarto Sentenza — n. 792/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Public Prosecutor's appeal against a lower court order refusing to revoke a suspended sentence. The prosecutor argued that the compensation deadline had passed because the original judgment lacked a specific term, citing recent jurisprudence. The court ruled that since the deadline was not fixed by the trial or execution judges, it coincides with the five-year period from the judgment's finality, meaning the obligation was not yet breached.

Regesto Legislator

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Art. 163 cod. pen.; Art. 165 cod. pen.: When the term for fulfilling a compensatory obligation in a suspended sentence is not fixed by the trial or execution judge, it coincides with the five or two-year period provided for in Article 163 of the Penal Code, running from the judgment's finality.

Parole chiave

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suspended sentence revocation compensatory obligation deadline finality of judgment Public Prosecutor appeal Article 163 Penal Code revoca della sospensione condizionale revoca di prestazioni sociali restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

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Art. 163 cod. pen.
Si è, altresì, precisato che qualora il termine non venga in tal modo fissato, lo stesso coincide con la scadenza dei cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen., decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza (Sez.
Art. 165 cod. pen.
Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Modena, denunciando inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 165 cod.
art. 163 cod. pen
Si è, altresì, precisato che qualora il termine non venga in tal modo fissato, lo stesso coincide con la scadenza dei cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen., decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza (Sez.
art. 165 cod. pen
Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Modena, denunciando inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 165 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, ricorrente Liguori
pen., decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, ricorrente Liguori).
ordinanza di rimessione della sezione Prima penale, n. 5813 del 19/01/2022
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENAnel procedimento a carico di: GOIONE SANDRA nato a CARPI il 21/01/1982 avverso l'ordinanza del 22/07/2021 del TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, G. Di Leo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Modena ha rigettato la richiesta del Pubblico ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Sandra Goione, con sentenza del Tribunale di Modena del 14 maggio 2018, irrevocabile il 29 settembre 2020, di condanna alla pena di mesi otto di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale subordinata al pagamento della provvisionale, in favore della parte civile, senza l'apposizione di un termine per detto adempimento. 1.1. Il provvedimento impugnato aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ove il termine per l'adempimento risarcitorio, relativo al danno liquidato dal giudice di merito, non sia fissato in sede di cognizione, questo viene fatto coincidere quello di cui all'art. 163 cod. pen., non ancora decorso, anche se, nel caso al vaglio, era stato accertato, in sede di esecuzione, l'inadempimento dell'obbligazione risarcitoria e l'assenza di ragioni atte ad aver determinato l'impossibilità assoluta di tale adempimento da parte della condannata.

2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Modena, denunciando inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 165 cod. pen. tenuto conto dell'opposto orientamento giurisprudenziale secondo il quale, acclarato che né prima né dopo il passaggio in giudicato della sentenza era stato adempiuto l'obbligo risarcitorio, doveva essere revocato il beneficio concesso. Ciò in quanto, in assenza del termine per l'adempimento fissato dal giudice della cognizione, questo doveva essere considerato coincidente con quello dell'irrevocabilità della sentenza di condanna, in tale caso senz'altro decorso. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, G. Di Leo, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato. 1.Va rilevato che con la recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, del 23 giugno 2022, ricorrente Liguori, in tema di obbligo risarcitorio, è stato risolto il contrasto sollevato con ordinanza di rimessione della sezione Prima penale, n. 5813 del 19/01/2022, prevedendo che in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice della cognizione, nella sentenza, ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o da quello della esecuzione.

Si è, altresì, precisato che qualora il termine non venga in tal modo fissato, lo stesso coincide con la scadenza dei cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen., decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, ricorrente Liguori). 1.1. Tanto premesso, si osserva che, nel caso al vaglio, il termine per l'adempimento non è stato individuato dal giudice della cognizione, né da quello dell'esecuzione, con la conseguenza che il condannato ben può provvedere a detto adempimento nei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza in esecuzione, lasso temporale non ancora decorso, considerata la data di irrevocabilità della sentenza.

Nella specie, dunque, il Giudice dell'esecuzione non poteva revocare il beneficio, come richiesto dalla parte pubblica, ma solo fissare il termine per l'adempimento, provvedimento che, però, non risulta richiesto, avendo il Pubblico ministero invocato soltanto la revoca della sospensione condizionale della pena. 1.2. Consegue la correttezza del pronunciato diniego, alla luce del principio di diritto fissato dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte citata, dovendosi ribadire che ove il termine per l'adempimento dell'obbligo risarcitorio non sia stato individuato dal giudice della cognizione, né da quello dell'esecuzione, il condannato ben può provvedere a detto adempimento, entro il periodo di cinque anni o di due anni dalla irrevocabilità della sentenza, di cui all'art. 163 cod. pen.; sicché la revoca del beneficio su istanza del Pubblico ministero non potrà essere pronunciata dal Giudice dell'esecuzione, in pendenza del detto termine, laddove non risulti che questi sia stato investito della fissazione di un diverso termine per l'adempimento dell'obbligo risarcitorio e questo non sia stato rispettato. 2.Ne deriva il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consiglier