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Sentenza — n. 786/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against therapeutic probation revocation due to lack of evidence regarding pre-existing lack of treatment adherence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 786/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's revocation of Donato Rudy Giarletta's therapeutic probation. The defendant argued that his lack of treatment adherence was due to a prior COVID-19 infection and alleged he was assaulted by staff, claiming the revocation's retroactive effect was unjustified. The court rejected these claims, ruling that the supervisory judge's discretion to revoke based on current violations and clinical evidence of drug use was valid, and that the defendant failed to prove his original lack of willingness to adhere to the program.

Regesto Legislator

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Art. 94 DPR n. 309 del 1990; The supervisory judge's discretion to revoke therapeutic probation based on current violations is valid, and the appellant bears the burden of proving the original lack of adherence was not voluntary.

Parole chiave

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therapeutic probation revocation ex tunc retroactivity COVID-19 impact on treatment supervisory judge discretion drug use evidence lack of treatment adherence inadmissible appeal allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 94, comma 6 ter, DPR n. 309 del 1990
Con ordinanza del 10/3/2021, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha revocato l'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 DPR n.
Art. 94, quarto comma, DPR n. 309 del 1990
Le ragioni poste a fondamento della revoca con decorrenza ex tunc dell'affidamento in prova terapeutico ex art. 94, quarto comma, DPR n. 309 del 1990 sono fondate e rispondono ai parametri di legge.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino
Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo
256479; Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv.
Sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA I ricorso proposto da: GIARLETTA DONATO RUDY, nato a TORINO il 13/04/1981 avverso l'ordinanza del 10/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, GIULIO ROMANO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10/3/2021, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha revocato l'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 DPR n. 309 del 1990 di Donato Rudy Giarletta, con decorrenza dall'inizio della sua esecuzione (in data 24/11/2020). 1.1. Il Tribunale di sorveglianza ha motivato detta revoca a causa della continua violazione delle regole della comunità terapeutica in cui era stato inserito il Giarletta, ab initio apparso disinteressato al trattamento ivi espletato nonché aggressivo verso gli addetti (infatti, il 7/2/2021 aveva avuto un acceso diverbio con un volontario). Da ultimo, sottoposto a controllo delle urine, era risultato positivo all'uso di cannabinoidi. 1.2. L'efficacia ex tunc della revoca è stata motivata dalla gravità e pluralità delle violazioni contestate, nonché dal rilievo della originaria mancanza di volontà di aderire al programma di trattamento proprio del beneficio concesso.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Massimiliano Catalano, deducendo difetto di motivazione e travisamento della prova. In particolare, si è richiamata la memoria difensiva depositata in atti (e che è stata allegata per rispetto del criterio dell'autosufficienza), in cui si erano dedotte e documentate circostanze rilevanti, tra le quali il contagio da Covid subìto dal Giarletta dopo l'ingresso nella comunità terapeutica; si è altresì conte- stata la dinamica del diverbio con il volontario, affermandosi che il Giarletta era stato in realtà aggredito dall'addetto, come comprovavano le fotografie inviate alla convivente, raffiguranti le lesioni da lui riportate.

La doglianza di legittimità non riguarda la revoca della misura alternativa, bensì la sua decorrenza, ritenendosi che la motivazione della retroattività totale sia insufficiente, laddove ha richiamato soltanto la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento del Giarletta, attestandola però con rilievi riguardanti il periodo immediatamente antecedente al rientro in carcere, e invece omettendo di considerare la condotta complessivamente serbata dal ricorrente durante tutta la prova trascorsa e la concreta incidenza delle prescrizioni impostegli, consi- derando che nel primo periodo il sottoposto era rimasto in isolamento fiduciario per emergenza sanitaria e quindi per avere contratto il Covid.

Peraltro, il punto della mancata adesione ab origine al percorso terapeutico era frutto della "netta sensazione" dell'equipe che il paziente fosse privo di motivazione al trattamento, criterio di giudizio ritenuto viziato perché fondato non su dati oggettivi ma appunto su una mera sensazione.L'impugnata ordinanza ha dunque violato i canoni esegetici per decretare la revoca della misura alternativa con efficacia ex tunc, ed ha altresì travisato per omissione i dati probatori offerti dalla difesa nella memoria depositata, dai quali emergeva che l'asserita mancante adesione al programma terapeutico non era addebitabile alla volontà del Giarletta, quanto alle circostanze sanitarie che avevano impedito l'avvìo del programma di trattamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Le ragioni poste a fondamento della revoca con decorrenza ex tunc dell'affidamento in prova terapeutico ex art. 94, quarto comma, DPR n. 309 del 1990 sono fondate e rispondono ai parametri di legge. La revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche nella forma dell'affidamento terapeutico, non è rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova.

Ne deriva che il giudizio sulla revoca dell'affidamento in prova, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino, Rv. 256479; Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239). 1.2. Nella specie, l'impugnata ordinanza ha fatto buon governo di tali principi, evidenziando la ripetuta violazione delle regole della comunità tera- peutica in cui era stato inserito il Giarletta, il cui lampante disinteresse per il trattamento ivi espletato è stato confermato dall'esito delle analisi cliniche che in tempi recenti avevano dato risultato positivo all'uso di cannabinoidi, nonché dalla inadeguata condotta verso gli operatori della comunità (senza possibilità in questa sede di delibare la fondatezza delle allegazioni difensive del Giarletta al riguardo).

Va peraltro rilevato che l'art. 94, comma 6 ter, DPR n. 309 del 1990 affida al responsabile della struttura presso la quale si svolge il programma terapeutico di recupero il compito di segnalare eventuali violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma, sicché correttamente il Tribunale di sorveglianza ha fatto affidamento sulla relativa relazione, valutando le informazioni ivi riportate, tra cui quelle di un segnalato atteggiamento passivo del Giarletta, per trarne un giudizio di mancanza ab origine, ed in modo assorbente rispetto alle pur patite limitazioni conseguenti al contagio da Covid, di effettiva adesione al trattamento.

2. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il g