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Sentenza — n. 446/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against preventive measure due to lack of admissible legal grounds in cassation review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 446/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to adequately justify the current social danger of the applicant. The appellant argued that past illegal acts and occasional contacts with problematic individuals were too remote to support a preventive measure, while the Prosecutor General requested dismissal based on procedural grounds. The court ruled that the appellate court correctly identified recent associations with delinquent subjects as sufficient evidence of persistent antisocial behavior, and that the appellant's attempt to re-evaluate the evidence constituted an impermissible challenge in a legality review.

Regesto Legislator

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Art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423; Art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575: In preventive proceedings, cassation appeals are admissible only for violation of law, excluding manifest illogicity and allowing only the denial of a motivated decree or apparent motivation.

Parole chiave

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preventive measures social danger cassation appeal violation of law procedural inadmissibility motivated decree re-evaluation of evidence massima inquisitoria sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Occorre rammentare che "nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
Art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575
1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art.
Art. 606, lett. e), c.p.p.
575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett.
nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56
e), c.p.p., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente" - Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GAGLIANO MASSIMO nato a PIAZZA ARMERINA( ITALIA) il 15/04/1998 avverso il decreto del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; lette/4494ite le conclusioni del PG Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l'appello di Massimo Gagliano avverso il decreto con cui il Tribunale di Caltanissetta, sezione misure di prevenzione, ha applicato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, per la durata di un anno e con l'imposizione del versamento di una somma a titolo di cauzione. Il provvedimento impositivo della misura si fonda sulla sussistenza di numerose condotte illecite, costanti e reiterate nel tempo, sia pure sino al 2017. L'attualità della pericolosità è poi desunta dalle frequentazioni con soggetti pregiudicati o comunque gravitanti in ambiente malavitoso.

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso il difensore di Massimo Gagliano, che ha dedotto vizio di violazione di legge in ordine all'affermazione di attualità della pericolosità sociale. I precedenti costituiti dall'avviso orale e dalla pendenza di un procedimento penale sono ormai lontani nel tempo e non possono in alcun modo giustificare l'applicazione della misura di prevenzione. Allo stesso modo è a dirsi per pochi e sporadici incontri con soggetti pregiudicati, dovuti a meri rapporti di conoscenza sin dall'infanzia. Il giudizio di pericolosità attuale non è dunque assistito dalla presenza di elementi sintomatici della persistenza del soggetto in comportamenti antisociali.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

2. Occorre rammentare che "nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente" - Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246 -. Con questa premessa si coglie agevolmente l'inammissibilità dell'unica doglianza di cui si compone il ricorso, afferente alla asserita mancanza di adeguata motivazione sulla attualità della pericolosità sociale. La Corte di appello ha evidenziato come il giudizio di pericolosità sociale trovi solido fondamento nella rilevazione di numerose condotte illecite, reiterate nel tempo, e l'attualità della stessa si desuma da recenti condotte che, anche se non costituenti ex se reato, sono univocamente sintomatiche della persistenza di quella condizione.

Ha così dato correttamente rilevanza alle recenti frequentazioni con soggetti pregiudicati o comunque gravitanti in ambienti malavitosi.

3. Il ricorso, di fronte a questa compiuta motivazione, ha opposto la considerazione di inconsistenza probatoria dei dati oggettivi evocati dal provvedimento impugnato. In tal modo ha prospettato un mero difetto di motivazione, sostenuto peraltro da premesse di rivalutazione del materiale probatorio, e ciò, come è noto, è operazione non proponibile nel giudizio di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen