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Sentenza — n. 414/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls lower court ruling for illegal application of expulsion offense to foreigner leaving Italy under coercion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 414/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Peace Judge's conviction without remittal because the lower court incorrectly applied the expulsion offense. The defendant argued he was not voluntarily entering Italy but was coerced by Swiss border guards at Chiasso station, making the offense inapplicable. The court agreed, ruling that the specific legal provision excludes such individuals when they leave under coercion without prior documented exit.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 10-bis, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998; The offense of illegal entry does not apply to foreigners identified during border police controls upon leaving national territory under coercion.

Parole chiave

Generato dall'IA
illegal entry offense border control procedures coercive entry expulsion offense foreigner status Chiasso station Swiss border guards entrata illegale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 10-bis, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998
Con sentenza del 20 aprile 2021, il Giudice di pace di Como riconosceva Dehani Abdulla responsabile del reato di cui all'art. 10 -bis del d.lgs.
Art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020
Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DEHANI ABDULLA nato il 23/07/1989 avverso la sentenza del 20/04/2021 del GIUDICE DI PACE di COMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 aprile 2021, il Giudice di pace di Como riconosceva Dehani Abdulla responsabile del reato di cui all'art. 10 -bis del d.lgs. n. 286 del 1998 e, conseguentemente, lo condannava, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di C. 5.000,00 di ammenda.

2. Avverso detta decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocata Rosella Petrone, deducendo erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio. Secondo la difesa, il Giudice di pace non avrebbe correttamente applicato l'art. 10 -bis, comma 2, d. Igs. n. 286 del 1998, secondo cui le disposizioni di cui al primo comma della medesima norma non si applicano allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera in uscita dal territorio nazionale, atteso che, nel caso di specie, l'imputato era stato consegnato alla Polizia di frontiera italiana dalle guardie svizzere di confine, che lo avevano identificato alla stazione ferroviaria di Chiasso, mentre scendeva da un treno proveniente dall'Italia.

3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale, d.ssa Mariaemanuela Guerra, ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. Come osservato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria, correttamente il ricorrente ha evidenziato la non applicabilità dell'ipotesi contravvenzionale prevista dal primo comma dell'art. 10 -bis d. Igs. n. 286 del 1998, perché non si trovava a fare ingresso nel territorio dello Stato italiano per condotta volontaria, ma per effetto dell'altrui coercizione, senza che fosse stata, peraltro, documentata la precedente uscita dai confini italiani. L'art. 10 -bis, comma 2, d. Igs. n. 286 del 1998, infatti, prevede che le disposizioni di cui al primo comma della medesima norma non si applicano allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera in uscita dal territorio nazionale.

2. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso, il 17 novembre 2022 Il Consigliere este