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Sentenza — n. 412/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against prison sentence for special surveillance violator regarding doorbell evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 412/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Mario Bellafiore's cassation appeal against a fourth-month prison sentence for violating special surveillance obligations. The defense argued the lower court misinterpreted police notes regarding a non-functioning doorbell, claiming the evidence cited differed from the actual facts. The court ruled that the original police annotation clearly established the doorbell was broken and that the appellant's subjective intent to violate the curfew was sufficient for conviction.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; Cass. Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016: For the crime of violating obligations under special surveillance, generic intent is sufficient, and the court's reliance on a police service note detailing failed attempts to contact the suspect constitutes valid proof of the violation.

Parole chiave

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special surveillance obligations generic criminal intent police service annotation doorbell malfunction evidence curfew violation penalty cassation appeal dismissal probative value of notes inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Con sentenza del 3 maggio 2021, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Marsala in data 8.7.2020, con la quale Bellafiore Mario Gaspare era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.
Art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020
Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016
Cass. Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BELLAFIORE MARIO GASPARE nato a CASTELVETRANO il 04/01/1971 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA, ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con ogni conseguente statuizione;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 maggio 2021, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Marsala in data 8.7.2020, con la quale Bellafiore Mario Gaspare era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., non aveva ottemperato 1'11.3.2018 all'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione tra le ore 20,00 e le ore 7,00), rideterminava la pena inflittagli nella misura di mesi quattro, giorni quindici di arresto, confermando nel resto la decisione appellata.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Giuseppe Ferro, per vizio della motivazione anche per "travisamento della prova". Premesso che, in relazione all'accertamento svolto dalle Forze dell'Ordine in data 7.3.2018, l'imputato, già in primo grado, era stato assolto dal reato contestatogli inerente sempre la medesima violazione dell'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione .tka I le ore 20,00 alle ore 7,00, in quanto era stato constatato il mancato funzionamento del campanello tanto del portone dello stabile che di quello dell'appartamento del prevenuto, la difesa ha sostenuto che l'affermazione contenuta nell'impugnata sentenza - secondo cui, in riferimento all'accertamento svolto il successivo 11 marzo 2018, non sarebbe stata fornita alcuna prova che il mancato funzionamento del campanello accertato il 7 marzo si era protratto fino all'il marzo, nulla al riguardo avendo riferito la p.g. operante - sarebbe smentita dal tenore letterale del contenuto dell'annotazione di servizio dell'il marzo 2018.

Inoltre, sempre secondo la difesa, la motivazione non avrebbe dato risposta alle censure formulate nell'atto di appello relative alla contestata ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato.

3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Mariaemanuela Guerra, ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito illustrate. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la penale responsabilità del Bellafiore è stata basata sul contenuto dell'annotazione di servizio, redatta dagli agenti di polizia alle ore 23,30 dell'Il marzo 2018, i quali hanno riferito che: alle ore 21,20 di quel giorno si erano recati presso l'abitazione dell'imputato e, approfittando del fatto che il portone dello stabile era aperto, si erano portati direttamente al terzo piano dove era situato l'appartamento dello stesso; poiché il campanello di detto appartamento non era funzionante, avevano bussato "veemente" e più volte alla porta, senza ricevere risposta. Conseguentemente, la censura difensiva non risulta idonea a disarticolare la motivazione dell'impugnata sentenza, non essendo la stessa, all'evidenza, fondata su "un dato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale".

2. Va, inoltre, osservato che costituisce orientamento indiscusso quello secondo cui, per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale" (cfr. Cass. Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Rv. 270262 - 01).

3. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 11 17 novembre 2022 Il