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Sentenza — n. 18/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against execution judge's dismissal of late payment excuse for suspended sentence. Appeal successful due to lack of hearing and new evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court annulled the execution judge's order dismissing the defendant's request to revoke the conditional suspension of his sentence due to late payment. The defendant argued that the payment deadline should be the court hearing date, which was never fixed or notified, making the subsequent payment timely. The court ruled that the judge failed to hold a hearing to evaluate the new evidence of payment, violating procedural requirements for non-reiterative requests.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2 e 3, cod. proc. pen.; The execution judge must examine a request for revocation of conditional suspension based on new facts or legal uncertainty through a hearing, rather than dismissing it de plano.

Parole chiave

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conditional suspension of sentence execution judge procedure late payment obligation hearing requirement reiterative request dismissal de plano inadmissibility contradictory proceedings riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 666, comma 2, cod.
Art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con rinvio per nuovo esame in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti, secondo la procedura dettata dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 163 cod. pen.
Qualora il termine non venga in tal modo fissato, lo stesso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen.").
art. 163 cod. pen
Qualora il termine non venga in tal modo fissato, lo stesso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen.").

Giurisprudenza citata

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Sezioni unite della Cassazione, udienza del 23 giugno 2022
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE ROSA CARMINE nato a BENEVENTO il 16/07/1968 avverso l'ordinanza del 21/01/2022 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, FULVIO BALDI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19 marzo 2019, irrevocabile il 5 novembre 2020, il Tribunale di Busto Arsizio ha condannato Carmine De Rosa alla pena di 1 anno e 5 mesi di reclusione, pena condizionalmente sospesa al risarcimento in favore delle persone offese indicate in sentenza della somma di 9.500 euro.

Con ordinanza del 20 settembre 2021 il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena, in quanto il condannato non aveva adempiuto all'obbligo risarcitorio entro il termine massimo costituito, in mancanza di espressa indicazione in sentenza, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Con istanza 18 ottobre 2021 il difensore del condannato ha chiesto la revoca in autotutela del provvedimento del 20 settembre 2021, allegando l'intervenuto pagamento della somma in data successiva al passaggio in giudicato.

Con ordinanza 21 gennaio 2022 il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza, ritenendo irrilevante l'adempimento tardivo.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce che il termine ultimo per il pagamento è da individuare nella data dell'udienza camerale fissata per la revoca della sospensione condizionale, e che nel caso in esame, non essendo stata fissata la udienza camerale o comunque non essendo stato dato avviso al condannato della stessa, il pagamento di cui era stata prodotta quietanza doveva ritenersi tempestivo.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Fulvio Baldi, ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. La procedura seguita dal giudice dell'esecuzione, che ha disposto il rigetto dell'istanza, non è stata corretta. A norma dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. il giudice dell'esecuzione può, infatti, pronunciare de plano decreto di inammissibilità dell'istanza ove risulti la manifesta infondatezza della stessa ("per difetto delle condizioni di legge") oppure se la stessa costituisca "mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi".

In assenza di tali presupposti, la richiesta va esaminata in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti. Nel caso in esame, la richiesta non era meramente reiterativa, perché il difensore aveva documentato il fatto nuovo costituito dal pagamento successivo al giudicato, che chiedeva che il giudice valutasse. L'istanza non era neanche manifestamente infondata, attesa la esistenza di più orientamenti sulla questione del termine entro cui deve essere adempiuto l'obbligo cui è condizionalmente sospesa la pena quando il giudice della cognizione non lo abbia espressamente indicato in sentenza (questione su cui, peraltro, dopo la decisione del giudice dell'esecuzione si sono pronunciate anche le Sezioni unite della Cassazione nella udienza del 23 giugno 2022 - di cui è disponibile l'informazione provvisoria, la sentenza non è ancora depositata - risolvendo il contrasto nel senso che "nell'ipotesi di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va individuato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o da quello della esecuzione.

Qualora il termine non venga in tal modo fissato, lo stesso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen."). Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con rinvio per nuovo esame in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti, secondo la procedura dettata dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Busto Arsizio. Così dec