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Sentenza — n. 12/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution order due to factual error on crime dates preventing continuity finding.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation court annulled the lower court's execution order regarding the application of criminal continuity. The convicted party argued that the lower court incorrectly dated crimes from 2005 to 2015, creating an artificial time gap that prevented continuity. The court found the lower court's date error factual and erroneous, ruling that the crimes were indeed committed in 2015, thus allowing continuity.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 671, cod. proc. pen.: The execution judge must verify the factual basis of the continuity claim; an error in the date of the prior crime that artificially extends the time gap invalidates the continuity finding and requires remittal for a new judgment.

Parole chiave

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criminal continuity execution order annulment factual error correction time gap analysis criminal code art 81 procedural code art 671 remittal for new trial recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81, comma 2, cod. pen.
Art. 671, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
Annulla l'ordinanza impugnata in relazione alla continuazione ex artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale sentenza n.183/2013
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione in diversa composizione (vedi Corte costituzionale sentenza n.183/2013).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da REMIDDI PATRIZIO nato a Roma il 23/04/1990; avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 29/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'applicazione della continuazione.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha tra l'altro respinto la richiesta avanzata da Patrizio Remiddi diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., con riferimento ai reati per i quali egli ha ricevuto le seguenti condanne' / 1) sentenza del Tribunale di Roma in data 8 ottobre 2015 (irrevocabile il 21 novembre 2016) per violazione della legge stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale;

2) sentenza della Corte di appello di Roma in data 26 maggio 2020 (irrevocabile il 10 giugno 2021) per violazione della legge stupefacenti.

2. La Corte territoriale ha rigettato la domanda del condannato evidenziando, in particolare, che nella fattispecie non era possibile ipotizzare la sussistenza di un unico disegno criminoso alla base dei reati accertati con le due sentenze sopra indicate, considerato il significativo arco temporale intercorso tra i fatti di cui alla sentenza sub ay commessi il 24 agosto 2005, e quelli relativi alla sentenza sub b), commessi invece tra maggio del 2014 e febbraio 2016.

3. Avverso la predetta ordinanza Patrizio Remiddi, per mezzo del difensore avv. Carmelo Tripodi, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito indicati nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento della stessa nella parte in cui ha respinto la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva. 3.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con particolare riferimento alla data di commissione dei reati (violazione della legge stupefacenti e resistenza) accertati con la sentenza del Tribunale di Roma dell'8 ottobre 2015 poiché, in realtà, tali reati sono stati consumati nel mese di agosto del 2015 e non già nel 2005 come indicato nel provvedimento impugnato.

Ne consegue, osserva il condannato, che non sussiste il notevole arco temporale tra i reati accertati con le due sentenze posto a fondamento del rigetto pronunciato dalla Corte territoriale. 3.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art.81, comma secondo, cod. pen. ed il travisamento dei fatti. Invero, tenuto conto che i reati sono della medesima indole e che sono stati commessi in arco temporale contiguo essi erano espressione di un unico disegno criminoso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte osserva che il primo motivo del ricorso, da ritenersi assorbente, è fondato e pertanto deve essere accolto.

2. Invero, al contrario di quanto indicato nella ordinanza impugnata per respingere l'istanza del condannato, i reati accertati con la sentenza sub 1) risultano essere stati commessi nel mese di agosto del 2015 (come risulta dal certificato penale in atti che questa Corte è autorizzata a visionare in considerazione del vizio lamentato) ed è quindi palese l'errore in cui è incorso il giudice dell'esecuzione che ha, invece, ritenuto tali reati commessi nel 2005 e, quindi, ben nove anni prima di quelli di cui alla sentenza sub 2), di talché ha escluso - per tale ragione - la unicità del disegno criminoso.

3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione in diversa composizione (vedi Corte costituzionale sentenza n.183/2013). P. Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata in relazione alla continuazione ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di R