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Sentenza — n. 31705/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for cement platform due to prescription but upholds conviction for unauthorized use of public scales.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31705/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the conviction regarding the cement platform because the alleged offense was time-barred by prescription, while upholding the conviction for unauthorized use of public scales. The defendant argued that the platform was pre-existing and the scales were not constructed by him, but the court found the scale conviction properly motivated. The court ruled that the platform charge must be dismissed without remittal due to the expiration of the limitation period.

Regesto Legislator

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Art. 157 cod. pen.; Art. 93 e 95 d.P.R. 380/2001: The court established that a crime is extinguished by prescription if the alleged act was completed prior to the limitation period, requiring the court to verify the pre-existence of the structure before the alleged offense date.

Parole chiave

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prescrizione penale reato estinto uso abusivo demanio vizio motivazione annullamento senza rinvio particolare tenuità codice penale costruzioni non autorizzate

Disposizioni normative citate

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Art. 54 e 1161 cod. nav.
Violazione di legge, art. 54 e 1161 cod. nav. Vizio di motivazione.
Art. 93 e 95 d.P.R. 380 del 2001
327 del 1942, - capo A, accertato il 30 agosto 2017 -, art. 93 e 95 d.
Art. 157 cod. pen.
Violazione di legge (art. 157 cod. pen., 93 e 95 d.P.R.
Art. 131 bis cod. pen.
L'applicazione dell'art. 131 bis, cod.
Art. 81 cod. pen.
Fermo l'accertamento di responsabilità per il capo A deve rinviarsi a: Tribunale di Agrigento per la determinazione della pena, in quanto i: capo B è stato considerato il reato base per la determinazione cella pena, ,:x art. 81 cod. pen.
art. 157 cod. pen
Violazione di legge (art. 157 cod. pen., 93 e 95 d.P.R.
art. 81 cod. pen
Fermo l'accertamento di responsabilità per il capo A deve rinviarsi a: Tribunale di Agrigento per la determinazione della pena, in quanto i: capo B è stato considerato il reato base per la determinazione cella pena, ,:x art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 12149 del 05/02/2008
cui era riferibile l'occupazione abusiva dell'area demanlale marittima), (Sez. 3, Sentenza n. 12149 del 05/02/2008 Ud.
Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016
peni, se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberaz:one della sentenza d'appello» (Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016 dep.
Sez. 5, n. 39806 del 24/06/2015
Inoltre, deve rilevarsi che non è stata irrogata la pena nel minimo edittale, e questo sta a significare che il fatto non è stato ritenuto, concretamente, di particolare tenuità (Sez. 5, n. 39806 del 24/06/2015 - dep.
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Testo completo

:a seguente SENTENZA sul ricorso pi-oposto da: PISANI MICHELE nato a AGRIGENTO il 29/12/1968 avverso la sentenza del 07/12/2021 del TRIBUNALE di AGRIGENTOvisti gli att:, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha conciLso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione relativamente al capo B dell'imputazione; L'Avv. Salvatore Virgone ha presentato conclusioni scritte con richiesta di accoglirrento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza dei 7 dicembre 2021 il Tribunale di Agrigento ha condannato Pisani Michele alla pena di € 2.500,00 di ammenda per i reati, unificati con la continuazione, di cui agli art. 54 e 1161 R.d. n. 327 del 1942, - capo A, accertato il 30 agosto 2017 -, art. 93 e 95 d. P.R. 380 ce: 2001 - capo B, accertato il 20 agosto 2017 -. 2• Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito e.,',unciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge, art. 54 e 1161 cod. nav. Vizio di motivazione. Il Tribunale ha selezionato il materiale probatorio in maniera solo parziale senza valutare anche le prove favorevoli all'imputato. La piattaforma in cemento di cui al capo B dell'imputazione era stata realizzata nel 2008, con la conseguente prescrizione dei reato contestato. Le scale per raggiungere la spiaggia, di cui al capo A dell'imputazione, erano già presenti al momento dell'acquisto del terreno cia parte del ricorrente, e non risultano realizzate in conglomerato cementizio. Le testimonianze e lo stesso esame dell'imputato hanno evidenziato l'assenza di responsabilità dell'imputato. Le scale erano fruibili da chiunque e non solo dai clienti dell'attività dei ricorrente (parcheggio e sosta camper). Il teste di P.G. M.Ilo Casteilino lo affermava espressamente su domande del P.M. 2.

2. Violazione di legge (art. 157 cod. pen., 93 e 95 d.P.R. 380 del 2001) e vizio della motivazione relativamente all'estinzione del reato sub E dell'imputazione. Bastava valutare la dichiarazione di autorizzazione al mantenimento della piattaforma del 7 agosto 2008 dell'assessorato al turismo dela Regione Sicilia per l'accertamento della preesistenza della costruzione (piattaforma in cemento e box) prima della verifica del 20 agosto 2017. Il reato, quindi, è da ritenersi estinto per prescrizione. Il reato deve ritenersi a consumazione istantanea. 2.

3. Violazione di legge (atrt. 131 bis cod. pen.) e vizio della motivazone per mancata applicazione dlela particolare tenuità del fatto. Il fatto nel suo complesso deve ritenersi di particolare tenuità, per la modestia dell'offesa e le modalità della condotta. Ha chiesto quindi l'annullamento della decisione impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta fondato limitatamente al capo B dell'imputazione, essendo il reato prescritto e la sentenza deve annuliars, senza rinvio per l'estinzione del reato per prescrizione. il ricorso risulta inammissibile nel resto.

4. Fondato il motivo della prescrizione per il reato sub B dell'in-uoutazione in quanto i reati di cui agli art. 93 e 95 d. P.R. 380 del 2001 hanno si natura di reati permanenti ("In tema di legislazione antisismica„ le contravvenzioni di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenti la relativa denuncia con l'allegato progetto, non termini l'intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione" Sez. 3 - , Sentenza n. 2210 del 15/12/2021 Udi (dep. 19/01/2022 ) Rv. 282410- 01), ma deve valtarsi, per la cessazione della permanenza, la fine dei lavori (vedi espressamente Cassazione Sez. 3, n. 1796 dell'Il gennaio 2019 (dei).

L 29 aprile 2019) Villanova). At-Aem:;z- L'imputato nel suo ricorso in cassazione evidenzia le prove Cocurnen:ali fornite nel giudizio di merito e non valutate, per la data della fine dei lavori della piattaforma, per l'apposizione del box (autorizzazione rilasciata in data 7 agosto 2008 dalla Regione Sicilia - Assessorato all'ambiente - per il mantenimento della piattaforma).

5. Relativamente al capo A dell'imputazione (art. 54 e 1161 cod. nav.) per !e due scale poste sull'area demaniale ed utilizzate dai clienti dell'attvità dell'imputato la sentenza impugnata adeguatamente motiva, con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità e con apoiicazlone corretta dei principi in materia della giurisprudenza della Corte di Cassazione. Il Tribunale ha evidenziato come l'imputato esercitava un potere di fatto sulle scale costruite da altri sul terreno deman:ale, come emergente dalle testimonianze e dall'esame dell'imputato.

Egli usufruiva nel corso degli anni in via esclusiva delle scale "per consentire il più agevole e rapido accesso ai clienti del parcheggio camping-camper di sua proprietà alla spiaggia sottostante". Alla base delle scale, del resto, era stato apposto un cartello con la scritta "proprietà privata" e di sera l'accesso era interdetto con un cancello (peraltro, l'imputato provvedeva alla manutenzione delle scale e vi aveva apposto dei corrimano per renderle più agevoli). Infatti, "In tema di demanio, il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale è configurabile anche nei confronti di chi eserciti un potere di fatto sui bene demaniale per essere subentrato al precedente occupante abusivo, in quanto l'acquisizione della disponibilità del bene demaniale già abusivamente occupato da altri protrae l'illecita sottrazione del medesimo all'utilizzazione collettiva, perpetuandone l'occupaz:one sine titulo, (Fattispecie nella quale è stata ritenuta corretta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, subentrante nelle funzioni di legale rappresentanza al precedente amministratore, titolare ceha s.r.l. cui era riferibile l'occupazione abusiva dell'area demanlale marittima), (Sez. 3, Sentenza n. 12149 del 05/02/2008 Ud. (deo. 19/03/2008 ) Rv. 239348 - 01).

Il ricorso, articolato in fatto e in modo alquanto generico non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata.

6. L'applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen. non risulta sia stata richiesta al giudice di merito, pur nella vigenza della norma alla data della sentenza di condanna: «In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod, pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. peni, se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberaz:one della sentenza d'appello» (Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016 dep. 17/10/2016, Savini, Rv. 26828101).

Inoltre, deve rilevarsi che non è stata irrogata la pena nel minimo edittale, e questo sta a significare che il fatto non è stato ritenuto, concretamente, di particolare tenuità (Sez. 5, n. 39806 del 24/06/2015 - dep. 01/10/2015, Lembo, Rv. 26531701). Fermo l'accertamento di responsabilità per il capo A deve rinviarsi a: Tribunale di Agrigento per la determinazione della pena, in quanto i: capo B è stato considerato il reato base per la determinazione cella pena, ,:x art. 81 cod. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo 3 perché estinto per prescrizione, Dichiara inammissibile il ricorso