Cassation Court dismisses appeal against detention measure due to lack of concrete risk of reoffending despite youth and lack of prior record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Richard Fiandaca's appeal against a Milan court order maintaining his home detention for drug possession. The appellant argued his youth and lack of criminal record proved no concrete risk of reoffending, but the court found these factors neutral. The decision upheld the lower court's assessment that specific conduct details and financial evidence demonstrated a persistent danger requiring continued custody.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 274, comma 1, lett. c) e 275 cod. proc. pen.; The requirement of actual risk of reoffending under Art. 274 does not equate to imminent specific opportunities for recidivism but requires a prognostic evaluation of the subject's personality and conduct patterns.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Richard Salvatore Fiandaca, nato ad Asti il 20/2/1993 avverso l'ordinanza emessa il 21/6/2022 dal Tribunale di Milano; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'avvocato Simone Pozzi, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Milano rigettava l'appello proposto dal Fiandaca avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con altra meno afflittiva. Nell'ordinanza si evidenzia come nei confronti del Fiandaca, indagato per l'acquisto di circa 2 Kg. di ketamina, permanessero le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura custodiate, non essendo sopravvenuti elementi idonei a condurre ad una prognosi favorevole rispetto al rischio di reiterazione del reato.
2. Il ricorrente ha impugnato la suddetta ordinanza formulando un unico motivo, per violazione di legge in relazione agli artt. 274, comma 1, lett.c) e 275 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. In particolare, si evidenzia come il Fiandaca sia un soggetto di giovane età ed incensurato, coinvolto in unico episodio criminoso e nei cui confronti non è stata contesta anche la partecipazione all'associazione emersa nel corso delle indagini. Tali elementi indurrebbero ad escludere la sussistenza del concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Tenuto conto dei limiti propri del sindacato di legittimità sulla illogicità della motivazione, deve rilevarsi come nell'ordinanza impugnata sono stati evidenziati plurimi, specifici e concreti elementi idonei a far ritenere la perdurante sussistenza del rischio di reiterazione, nonché del giudizio di adeguatezza della misura custodiate in atto. Il Tribunale, infatti, ha sottolineato come le modalità della condotta, la disponibilità di un ingente quantitativo di denaro in contante, il rinvenimento di documentazione attestante una articolata "contabilità" dei rapporti intercorsi tra Fiandaca ed il venditore dello stupefacente, sono indici altamente rivelatori della propensione a delinquere del ricorrente e della conseguente persistenza delle esigenze cautelari.
A fronte di tale valutazione, immune da vizi logici, il ricorrente si è limitato a riproporre i medesimi argomenti esaminati in sede di appello cautelare e ritenuti non dirimenti dal Tribunale. In particolare, è stata sottolineata l'incensuratezza dell'indagato e la sua giovane età, elementi sostanzialmente neutri, sia perché non sopravvenuti rispetto all'ordinanza genetica, sia perché non forniscono di per sé elementi a favore dell'attenuazione delle esigenze cautelari. 2.1. Per quanto concerne, nello specifico, la dedotta insussistenza del pericolo concreto di reiterazione del reato, si rileva come la giurisprudenza abbia dato letture non conformi del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47.Superando gli iniziali contrasti sul tema, l'orientamento largamente maggioritario è attualmente propenso a ritenere che il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di reiterazione (Sez.5, n.11250 del 19/11/2018, dep 2019, Rv.277242).
Il suddetto principio è stato correttamente applicato nel caso di specie, avendo il Tribunale — con una valutazione di merito immune da illogicità —evidenziato plurimi elementi fattuali dai quali desumere la perdurante sussistenza del periculum e l'adeguatezza della misura cautelare in atto.
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso il 2 agosto