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Ordinanza — n. 49356/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for repeating merits already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49356/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Amoruso Pietro Paolo inadmissible. The appellant argued against the lower court's judgment regarding criminal liability and non-punishment grounds, but the court found these arguments merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the appellate judge. Consequently, the appeal was dismissed without reaching the merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance on the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments merits already decided Court of Cassazione criminal liability pena pecuniaria non riscuotibile punibilità modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Amoruso Pietro Paolo, nato a Bari il 29.04.1993 avverso la sentenza del 17 giugno 2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, quanto alla penale responsabilità dell'imputato, il giudice del gravame fa corretta applicazione dei principi di diritto richiamati da questa Corte; anche in merito all'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale osserva con motivazione logica ed immune da vizi che, rispettivamente, la spregiudicatezza della condotta ed i precedenti penali ostino all'accoglimento dei motivi d'appello;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 sette re 2022 Il Consigliere e tensore Il