Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as substantive grounds are barred in final review proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding subjective intent for a crime and misapplied a justification defense. The court rejected these claims because substantive review of facts and intent is prohibited in final proceedings, and the justification argument merely repeated issues already decided by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 c.p.; Art. 51 c.p.: In final review proceedings, appeals cannot challenge the factual findings regarding subjective elements of crimes or reiterate defenses already evaluated by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Amato Isabella nata a Canicattì il 19.02.1987 avverso la sentenza del 10 novembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso afferente alla violazione di legge in relazione all'art. 385 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto l'asserita insussistenza dell'elemento soggettivo del reato risulta in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità e con la logica e coerente motivazione della Corte che accerta la consapevolezza e la volontà in capo alla prevenuta della violazione della misura cautelare;
Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso afferente alla violazione di legge in relazione alla causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che esclude qualsiasi rilevanza alla scriminante di cui all'art. 51 c.p. ben potendo la prevenuta esercitare il suddetto diritto ricorrendo a diverse modalità (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigli ensore Il Pr