Italian Court dismisses appeal on false residence permit conviction for gross falsity and sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for falsifying a residence permit's expiration date. The appellant argued the falsification was not 'gross' and challenged the sentence, but the court rejected these claims as contrary to established case law and lacking novelty. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 482 c.p.; Art. 477 c.p.; For false residence permits to be punishable, the falsification must be gross and immediately recognizable without investigation; sentencing discretion is exercised within statutory limits, making cassation appeals on sentencing congruity inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAADOUI IMED nato il 26/05/1968 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado con la quale Saadoui Imed era stato condannato per il reato di cui agli artt. 482 e 477 c.p., per aver falsificato la data di scadenza del permesso di soggiorno; - che, awerso la suddetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, deducendo due motivi; - che il primo motivo, con il quale il ricorrente contesta la violazione di legge e il vizio motivazionale, per non avere la Corte territoriale ritenuto la fattispecie concreta un falso grossolano, è inammissibile perché, oltre a reiterare doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che è pacifico l'orientamento secondo cui per escludere la punibilità nel caso di creazione di permessi di soggiorno falsi o di alterazione di permessi veri occorre che la falsificazione sia grossolana e, cioè, immediatamente riconoscibile "ictu oculi" da chiunque, senza necessità di particolari indagini (Sez. 5, 24/01/2019, n. 10331, Rv. 276244); che la grossolanità del falso non può essere dedotta dalla durata del permesso di soggiorno, atteso che la generalità delle persone non è tenuta a conoscere tale durata; - che il secondo motivo di ricorso, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle attenuanti generiche, oltre a replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851); secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il Consigliere