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Ordinanza — n. 49207/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against aggravated assault convictions for generic and inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49207/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Quattrocchi and Turchetti inadmissible regarding their challenges to the aggravated assault convictions. The court ruled that the arguments were either generic, lacking specific factual analysis, or improperly sought a re-evaluation of evidence and facts beyond the appellate court's authority. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 533 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: Appeals based on generic dissatisfaction with motivation or the 'beyond reasonable doubt' standard are inadmissible unless they demonstrate a manifest illogicality in the reasoning or a specific procedural violation.

Parole chiave

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inadmissible appeals aggravated assault manifest illogicality procedural violation re-evaluation of evidence generic arguments court costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 533 cod. proc. pen.
264174); come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 533 cod. proc. pen
264174); come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
207944); che, come più volte osservato da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.
Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli
pen., richiedendo così al giudice di legittimità un'autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv.
Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri
ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: QUATTROCCHI SALVATORE nato a SIRACUSA il 07/10/1985 TURCHETTI ROSARIO nato a CATANIA il 25/06/1967 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Quattrocchi Salvatore e Turchetti Rosario ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia resa dal giudice di primo grado con la quale erano stati condannati per il delitto di lesioni personali aggravate; - che il primo e il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Turchetti e il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse del Quattrocchi sono inammissibili in quanto diretti a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza - una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, come più volte osservato da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione non possono essere superati ricorrendo al motivo dell'inosservanza delle norme processuali, in difetto di un'espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza; che, quanto alla regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio», invocata dal Turchetti, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un'autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174); come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108); - che, sotto altro profilo, il primo e il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Turchetti e il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse del Quattrocchi sono intrinsecamente generici, in quanto privi di una concreta analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; - che il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Quattrocchi e il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Turchetti, con i quali si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novem