Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of adequate comparison with lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the single ground of appeal lacked an adequate comparison with the arguments supporting the lower court's decision. The appellant argued that the appellate court failed to exclude specific recidivism, but the court found the lower court's reasoning linear, congruous, and free from evident contradictions. Consequently, the appeal was rejected as a mere repetition of a criticism already addressed and dismissed with logical motivation in the appellate judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 comma 4 cod. pen.; Art. 544 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the ground of appeal is not deducible in this stage of proceedings because it lacks an adequate comparison with the arguments supporting the decision under review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BIHI ISSAM nato il 29/04/1990 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 17 marzo 2022 la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione del locale Tribunale del 17 giugno 2021 con cui El Bihi Issam era stato condannato, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro 80,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 99, comma 4, cod. pen., 544 e 546 cod. proc. pen., lamentando l'omessa esclusione della recidiva reiterata specifica ed infraquiquennale, non potendosi ritenere l'episodio contestatogli come espressione di una sua accresciuta pericolosità sociale.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità, essendo esso privo di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. Quest'ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di un argomento di impugnazione meramente reiterativo di censura già sviluppata nel giudizio di appello ed ivi disattesa con motivazione logica.
Essa si conforma, infatti, ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale del prevenuto dal mero fatto descrittivo dell'esistenza di precedenti specifici, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, in particolare verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez.
U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del