Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-deducible grounds regarding sentencing and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Laoimri Ahmed inadmissible because the grounds raised were not deducible at this stage of proceedings. The appellant challenged the lower court's sentencing and the application of mitigating circumstances, arguing for excessive punishment and improper balancing of factors. The Court ruled that the first-instance judgment was sufficiently motivated and that the evaluation of sentencing criteria and the balance between aggravating and mitigating circumstances falls within the exclusive discretion of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 62-bis e 69 cod. pen.: The Court of Cassation cannot review the substantive evaluation of sentencing criteria or the balancing of aggravating and mitigating circumstances unless the first-instance judgment is manifestly unmotivated or exceeds statutory limits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAOIMRI AHMED nato il 11/04/1990 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 7 dicembre 2021 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Rimini del 3 marzo 2021 con cui Laoimri Ahmed era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen., oltre a mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione, lamentando che la Corte territoriale avrebbe omesso di rappresentare adeguatamente le ragioni di quantificazione della pena, a suo dire stabilita in misura eccessiva rispetto alla condotta a lui effettivamente imputabile; erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 62-bis e 69 cod. pen., oltre a mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione, per essere stato erroneamente disposto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche solo in regime di equivalenza rispetto alla contestata recidiva.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Con riferimento alla prima doglianza, infatti, il Collegio rileva come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). 2.2. Parimenti inammissibile è, quindi, la seconda censura, con cui il ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva, trovando 4 applicazione il principio per cui, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (così, tra le altre, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-02).
Anche in sede di giudizio di comparazione, cioè, le circostanze attenuanti generiche conservano tale loro precipua connotazione, continuando a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02). Nel caso di specie, il giudice di merito ha congruamente motivato il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in ragione della notevole quantità di sostanza stupefacente detenuta, nonché del recente precedente specifico da cui l'indagato risulta gravato.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 novembre 2022