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Ordinanza — n. 49111/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as personal use drug possession was already reviewed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49111/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The sole grievance concerned the refusal to recognize drug possession for personal use, which the court deemed already adequately examined by the appellate court. Since the lower court correctly addressed the legal arguments with clear reasoning, the cassation court found no grounds to re-evaluate the matter.

Regesto Legislator

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Art. 366-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the alleged violation of law or defect in reasoning concerns a point of criticism already sufficiently examined and rejected by the territorial court with correct legal arguments and linear, logically unbroken reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal use drug possession review of lower court defect in reasoning procedural economy principle imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 366-bis c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOMENICI ENZO nato a ROMA il 22/03/1969 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 27706/22 Domenici OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unica doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione delle sostanze ai fini di uso personale non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (v. pag. 3;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0