Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of substantive grounds regarding health evasion reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Nevola's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Nevola argued that the lower court ignored his health reasons for evading a restriction, but the court found these reasons were already considered and deemed irrelevant by the appellate court. The decision rests on the finding that the appeal's arguments lacked logical coherence and did not genuinely challenge the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if its grounds are resolved into an alleged lack of motivation that the lower court's decision demonstrably addresses with logical consistency and comprehensive analysis of the case data.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEVOLA GIOVANNI nato a BENEVENTO il 24/06/1963 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Nevola avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il primo motivo si risolve in un asserito difetto di motivazione legato alla causale dell'evasione contestata ( le ragioni di salute esplicitate nell'impugnazione) che la lettura del provvedimento impugnato dimostra invece essere stato considerato e deprivato di rilievo dalla Corte del merito con argomentazione connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali e che il secondo motivo, afferente al mancato riconoscimento delle generiche, oltre a palesare i medesimi profili di infondatezza ( perché valorizza nuovamente il suddetto stato di salute rimasto estraneo alle verificate ragioni giustificative dell'azione illecita riscontrata), non si confronta in alcun modo con il complessivo portato della motivazione resa sul punto, all'evidenza sufficiente e non illogica ( laddove in particolare viene dato rilievo alla condotta di vita precedente al fatto, immediatamente raccordata alle ragioni causali della restrizione violata e alle specifiche circostanze della condotta giudicata) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 20