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Ordinanza — n. 49098/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to eccentric and erroneous legal grounds regarding aggravated circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49098/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Hoxha Endri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the arguments regarding aggravated circumstances to be eccentric and legally erroneous, specifically noting that the aggravating factor concerned the use of weapons rather than the injuries themselves. Consequently, the court rejected the claim that a single hypothesis of resistance covered all cited conduct and dismissed the request for increased sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds are eccentric, legally erroneous, and manifestly unfounded, as the court lacks the duty to examine merits of such baseless censure.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility eccentric legal grounds erroneous legal arguments aggravated circumstances use of weapons single hypothesis of resistance court costs and fine motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOXHA ENDRI nato il 10/04/1991 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Hoxha Endri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate muovono da un presupposto del tutto eccentrico ( l'aggravante valorizzata per il capo A, come riqualificato in sentenza, non riguarda le lesioni bensì l'uso dellearmi) e oltre a riposare su argomenti giuridici del tutto erronei ( rispetto alla configurabilità di una unica ipotesi di resistenza cui attrarre le condotte riferite ai capi a, e), sono in ogni caso manifestamente infondati ( anche in relazione al diverso portato degli aumenti per la continuazione, all'evidenza giustificati dalla diversa consistenza dei fatti e dal diverso tenore dell'aggravante ritenuta); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il i dicembre 2022.