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Ordinanza — n. 49095/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal for lack of specific legal grounds and evidence references.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49095/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the criminal appeal filed by Laouinate Abdlekarim inadmissible. The appellant challenged a lower court decision but failed to provide specific legal arguments or reference evidence ignored by the trial court. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required precise legal grounds and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it relies solely on a general reference to the law without stating specific legal grounds or citing evidence disregarded by the contested decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific legal grounds failure to cite evidence procedural costs award Italian criminal procedure code abbandono del procedimento per truffa confisca sotto sanzione internazionale assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen., è priva della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti ad evidenze non considerate dalla decisione contrastata rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
pen., è priva della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti ad evidenze non considerate dalla decisione contrastata rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAOUINATE ABDELKARIM nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Laouinate Abdlekarim avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura addotta, fondata unicamente su un apodittico riferimento al disposto di cui all'art. 129 cod. proc. pen., è priva della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti ad evidenze non considerate dalla decisione contrastata rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022.