Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to non-allowed reasons and lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Orazio De Marco inadmissible. The court found that all grounds raised were either merely repetitive of issues already properly examined and dismissed in the lower court or legally unfounded regarding the sentencing measure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they contain only repetitive arguments or raise issues not properly examined below, as they must present new and relevant grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARCO ORAZIO nato a TORRE DEL GRECO il 07/10/1991 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Orazio De Marco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto, in relazione al giudizio di responsabilità, si risolvono in censure dp meramente riproduttivi di profili di metti già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridicamente corretti, immuni da manifeste incongruenze logiche e coerenti alle emergenze probatorie acquisite (si veda pagina 4, primi tre capoversi, della sentenza gravata) mentre con riferimento al trattamento sanzionatorio la censura è manifestamente infondata quanto alla misura della pena, rispetto alla quale risulta giustificato con sufficiente e non illogica motivazione il discostamento dal minimo edittale e non sono consentite le altre ragioni di rilievo perché afferenti a temi (il riconoscimento della recidiva e il giudizio di equivalenza nel bilanciamento con le generiche) non prospettati con l'appello e non rilevabili per la prima volta in questa sede (peraltro in termini di non consentita genericità avendo la difesa trascurato di precisare le ragioni per le quali l'assoluzione per il capo b avrebbe dovuto portare nel caso a una rivalutazione dei temi in origine non contrastati con l'appello); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre