Criminal appeal dismissed for lack of argument on generic mitigation and unfavorable prognosis for suspended sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible regarding the refusal of generic mitigation and the suspended sentence. The appellant failed to provide specific arguments on why positive elements existed for leniency, while the lower court established a negative prognostic judgment blocking the benefit. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; An appeal is inadmissible if the appellant fails to confront the territorial court's specific reasoning on the absence of positive elements for mitigation, and if the appellate court has already formulated a coherent and unfavorable prognostic judgment that precludes the requested benefit.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOGLIOTTI MATTEO FRANCO nato a CANELLI il 24/08/1985 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 27344/22 Mogliotti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto al motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa l'insussistenza di elementi positivi tali da consentire un trattamento più favorevole sotto il profilo sanzionatorio; che, con riguardo alla doglianza relativa alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, la Corte ha ritenuto di formulare, con argomentazioni coerenti, un giudizio prognostico sfavorevole impeditivo del beneficio richiesto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0