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Ordinanza — n. 49075/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds regarding sentencing proportionality under Cassation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49075/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds challenging the first-instance sentencing. The appellant submitted generic assertions without critically analyzing the factual or legal reasons provided in the lower court's decision on penalty proportionality. The court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirement of explicitly articulating and arguing against the specific rationales of the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds by failing to explicitly articulate and argue the critical points regarding the facts or law underlying the contested decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds sentencing proportionality Cassation procedural rules generic assertions invalidity gravità della pena gravi addebiti penali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
27334/22 Giangreco OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANGRECO PIETRO nato a TORINO il 24/04/1974 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 27334/22 Giangreco OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che questa Corte ha stabilito, a Sezioni unite, che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato che nel caso in esame risultano mere e generiche affermazioni nonché declinazioni di norme prive di un reale nesso critico con l'apparato argomentativo della decisione di primo grado impugnata, adeguatamente motivata anche in punto di dosimetria della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso