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Ordinanza — n. 49037/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific statutory grounds under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49037/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to verify the defense of necessity or negligent excess, citing Article 55 of the Penal Code. The court rejected these grounds because they do not constitute valid reasons for a cassation appeal and were not explicitly raised before the court of first instance.

Regesto Legislator

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Art. 55, 59, 616 c.p.p.; A cassation appeal is inadmissible if it relies on grounds not permitted by law, such as alleging a lack of motivation regarding statutory defenses without having been explicitly raised before the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility lack of motivation statutory grounds necessity defense negligent excess procedural costs difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 55 c.p.
Art. 59 c.p.
pen., senza cenni alle ragioni in fatto destinare a dare oggettiva concretezza all'ipotesi di cui all'art. 59 dello stesso codice) e che in questa sede risultano comunque altrettanto apoditticamente addotti; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.
Art. 616 c.p.p.
59 dello stesso codice) e che in questa sede risultano comunque altrettanto apoditticamente addotti; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
art 55 cod. pen
art. 54 cod. pen
pen.) non risultano esplicitamente devoluti alla Corte del merito (all'infuori della sollecitata applicabilità dell'art. 54 cod. pen., senza cenni alle ragioni in fatto destinare a dare oggettiva concretezza all'ipotesi di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
59 dello stesso codice) e che in questa sede risultano comunque altrettanto apoditticamente addotti; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASARO LORENZO MASSIMO nato a MAZARA DEL VALLO il 27/04/1971 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Asaro Lorenzo Massimo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto lamenta un difetto di motivazione -legata alla mancata verifica dello stato di necessità anche sotto il versante meramente putativo dell'addotta scriminante o comunque in termini di eccesso colposo- rispetto a temi che, oltre che marcatamente inconferenti (in relazione all'evocato disposto di cui all'art 55 cod. pen.) non risultano esplicitamente devoluti alla Corte del merito (all'infuori della sollecitata applicabilità dell'art. 54 cod. pen., senza cenni alle ragioni in fatto destinare a dare oggettiva concretezza all'ipotesi di cui all'art. 59 dello stesso codice) e che in questa sede risultano comunque altrettanto apoditticamente addotti; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022.