Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to new factual allegations and vague lack of reasoning claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for failing to comply with strict admissibility requirements under Italian criminal procedure law. The appellant raised two grievances: one alleging a violation of language rights based on nationality without prior procedural assertion, and another claiming insufficient reasoning without specifying omitted arguments. The court rejected these because the first relied on a new factual premise that could only justify an intermediate nullity, which was never raised, while the second lacked specificity regarding the missing reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 143 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it relies on a new factual premise that would only justify an intermediate nullity or if it complains of insufficient reasoning without specifying the omitted arguments.
Parole chiave
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAZ CALLEJAS CRISTIAN ANDREY nato il 22/03/1995 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Diaz Callejas Cristian Andrey avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché con la prima doglianza (relativa alla asserita violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. genericamente riferita agli atti del procedimento sin dal verbale di arresto in flagranza) si adduce una violazione che 13 muove sulla base di un presupposto in fatto solo affermato ( la accertata non comprensione della lingua italiana da parte del prevenuto, che non può essere desunta solo dalla nazionalità del ricorrente e che non risulta mai fatta presente nel corso dell'iter processuale) e che da luogo ad una nullità a regime intermedio sanata dalla mancata rilevazione (viene dedotta per la prima volta in questa sede) mentre con la seconda doglianza si lamenta un asserito difetto di motivazione senza precisare quali siano stati gli argomenti pretermessi dalla sentenza gravata, comunque connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina delle emergenze processuali anche in relazione al mancato riconoscimento delle generiche, rivendicate dalla difesa in termini di estrema genericità anche in questa sede (facendo inadeguatamente leva sulla incensuratezza dell'imputato e sulla affermata e non altrimenti precisata irreprensibilità della sua condotta successivamente al fatto); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022