Cassation court dismisses appeals against aggravated threats convictions for erroneous assessment of victim statements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Circello Vito and Parigi Salvatore inadmissible. The appellants argued that the lower court erred in evaluating the victim's statements and incorrectly denied generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, ruling that no judicial review of victim statements is required and that the first-instance judgment sufficiently addressed the denial of mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: The court holds that appeals challenging the assessment of victim statements are inadmissible as they presuppose a legally erroneous requirement for verification, and appeals regarding the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible if the first-instance judgment provides a congruent reference to decisive elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIRCELLO VITO nato a CASTELVETRANO il 28/12/1955 PARIGI SALVATORE nato a CASTELVETRANO il 22112/1974 avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Circello Vito e Parigi Salvatore ricorrono, con separati ma identici atti a firma del comune difensore, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di Circello Vito per i reati di minaccia aggravata di cui ai capi A) e B) e di Parigi Salvatore per il reato di cui al solo capo A);
Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, che contesta la sussistenza dei reati ascritti ai ricorrenti stante l'erronea valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, muove da una premessa giuridicamente errata circa la necessità di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214) e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione delle prove; Considerato che il secondo motivo, afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 11 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis