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Ordinanza — n. 48973/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on criminal conviction for aggravated injuries with weapon use.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48973/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Abdelkarim Mohamed Said Faiz inadmissible. The court found the first ground new but rejected it because liability was not contested at the appellate level, while the second ground was deemed specific only by repeating arguments already properly evaluated regarding the victim's statements and medical findings of multiple white weapon wounds. The third ground was dismissed as unfounded because the lower court had already corrected a sentencing error by applying the full statutory minimum, leaving no room for further reduction. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the first ground is new but liability was not contested at the appellate level, if the second ground merely repeats arguments already adequately evaluated and dismissed, or if the third ground requests a sentence reduction that is no longer possible after the appellate court has already corrected a sentencing error.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility aggravated injuries weapon sentencing minimum correction new ground of appeal repetition of arguments aggressione fisica reati violenti lesioni personali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDELKARIM MOHAMED SAID FAIZ nato il 05/141974 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSlNI; Rilevato che l'imputato Abdelkarim Mohamed Said Faiz ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, è inedito, poiché in sede di appello la responsabilità dell'imputato non è stata contestata;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta a sussistenza della circostanza aggravante dell'uso dell'arma e invoca l'estinzione del reato per remissione di querela, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (sono stati valorizzati le dichiarazioni delle persona offesa e la natura delle lesioni accertate dai medici del pronto soccorso: "ferite multiple da arma bianca su addome, braccia e torace"); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché richiede una diminuzione della pena, senza tenere conto della risposta già ottenuta dalla Corte di appello: per un errore del Tribunale la pena è stata determinata nella metà del minimo edittale; dal che è evidente che non possa essere ulteriormente diminuita;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così dec