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Ordinanza — n. 48966/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48966/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48966/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZANTI MATTEO nato a ROMA il 07/09/1995 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Matteo Mazzanti ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la responsabilità del predetto imputato per il reato di lesioni personali gravi; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla costituita parte civile e all'erronea ricostruzione della dinamica del fatto, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono inoltre volti a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;

Regesto Legislator

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art. 541 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48966/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZANTI MATTEO nato a ROMA il 07/09/1995 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Matteo Mazzanti ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la responsabilità del predetto imputato per il reato di lesioni personali gravi; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla costituita parte civile e all'erronea ricostruzione della dinamica del fatto, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono inoltre volti a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;

Parole chiave

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lesioni gravi gravità dell'infortunio grave affezione alla salute trauma alla mano lesione corporale dovuta a infortunio caso di media gravità

Disposizioni normative citate

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art. 541 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZANTI MATTEO nato a ROMA il 07/09/1995 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Matteo Mazzanti ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la responsabilità del predetto imputato per il reato di lesioni personali gravi; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla costituita parte civile e all'erronea ricostruzione della dinamica del fatto, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono inoltre volti a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;

Considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; Chiarito che la parte ha depositato una memoria senza avanzare, tuttavia, una richiesta di rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità; sicché non si vede in una ipotesi di omessa presentazione della nota spese —che non osterebbe alla liquidazione sulla base delle tariffe vigenti — ma in un caso di mancanza di domanda di condanna alle spese, che, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., preclude la possibilità di una liquidazione di ufficio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così de